Sarebbe da estendere la convocazione dell’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Di Maurizio MEOLI

Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Bilanci 2020 ai 180 giorni” del 19 febbraio), in sede di conversione in legge del DL 183/2020 (“Milleproroghe”), trasmesso al Senato dopo il via libera della Camera, con una modifica all’art. 106 comma 1 del DL 18/2020 convertito si è stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Come si precisa anche nel relativo dossier parlamentare, si è inteso specificare trattarsi della convocazione relativa all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

È stato stabilito, poi, che tutte le disposizioni ex art. 106 del DL 18/2020 si applicano alle assemblee “tenute” entro il 31 luglio 2021. In particolare, la nuova formulazione dell’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito non sarà più “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle «assemblee convocate» entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021” (previsione inserita dall’art. 3 comma 6 del DL 183/2020), ma “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee «tenute» entro il 31 luglio 2021”.

La formulazione che fa riferimento alle “assemblee convocate”, infatti, ha sollevato il dubbio circa la necessità o meno, entro il termine indicato, di tenere l’assemblea o (solo) pubblicare l’avviso di convocazione. La nuova formulazione rende evidente come per avvalersi delle previsioni contenute nell’art. 106 (in primis, lo svolgimento dell’assemblea “a distanza”) non sia sufficiente la mera convocazione dell’assemblea entro il 31 luglio, essendo necessario che la stessa sia “tenuta” entro tale termine. Non risulta, quindi, accolta la soluzione proposta da Assonime (si veda “Proroga dello svolgimento delle assemblee «a distanza» da rivedere” del 15 gennaio 2021) di precisare che le disposizioni dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito si sarebbero dovute applicare alle assemblee “il cui avviso di convocazione fosse stato pubblicato” (in luogo di “assemblee convocate”) entro i termini indicati.

A ogni modo, i due interventi modificativi adottati in sede di conversione in legge del DL 183/2020 consentono, da un lato, l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, dall’altro, l’adozione, in tutte le assemblee che si terranno fino al 31 luglio 2021, delle semplificazioni contemplate dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito. La combinazione normativa, peraltro, solleva perplessità con riguardo alle società con esercizi sociali non coincidenti con l’anno solare.

Si pensi, innanzitutto, alle società con esercizio 1° novembre/31 ottobre, con riguardo all’esercizio chiuso al 31 ottobre 2020. In base alla riformulazione del primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, queste società non potrebbero convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni (fine aprile 2021), a prescindere dalle indicazioni statutarie e dalle condizioni normative, non ricadendo nell’alveo applicativo della nuova previsione delimitata ai soli bilanci al 31 dicembre 2020. Guardando, invece, al nuovo comma 7 dell’art. 106, anche tali società potrebbero avvantaggiarsi non solo delle agevolazioni correlate allo svolgimento dell’assemblea, ma anche dei maggiori termini di cui al primo comma. È stabilito, infatti, che “le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”, senza escludere, quindi, le disposizioni del primo comma.

Mentre la prima soluzione risulta appiattita sul dato letterale, la seconda appare preferibile alla luce di un approccio sistematico e maggiormente coerente con la ratio dell’intervento normativo (già desumibile dalla relazione illustrativa del DL 18/2020); d’altra parte, sembrerebbero difficilmente ravvisabili ragioni per discriminare tra società che – in ipotesi operanti nel medesimo contesto e, comunque, colpite dalle medesime difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria in corso – dovessero differenziarsi esclusivamente per la decorrenza del proprio esercizio sociale.

Analogamente dovrebbe ragionarsi per le società con esercizio 1° ottobre/30 settembre. Per queste, anzi, vi sarebbe anche l’aggravante del fatto che la facoltà di approvare il bilancio ai 180 giorni viene loro preclusa quando risultano già decorsi i termini ordinari di approvazione (fine gennaio 2021), con evidente lesione dell’affidamento riposto su tale possibilità. Come evidenziato, infatti, in base all’ancora vigente comma 7 dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, “tutte” le disposizioni di tale articolo (incluso il primo comma) si applicano “alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”. Questa previsione, al momento, consentirebbe a tali società, a prescindere dal fatto che lo statuto ne contempli la possibilità nei casi normativamente previsti (redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società), la proroga dei termini per approvare i bilanci d’esercizio fino a fine marzo 2021. In esito all’intervento normativo in esame, invece, finirebbero per perdere tale possibilità.