Oltremanica, infatti, la costituzione e il funzionamento di un fondo di investimento è comunque considerata un’attività regolamentata

Di Salvatore SANNA

La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 125, pubblicata ieri, è intervenuta sull’esenzione ex art. 26, comma 5-bis del DPR 600/73 dalla ritenuta del 26% per gli “interessi in uscita” che sono erogati a beneficio di fondi di investimento residenti nel Regno Unito.

Secondo la disposizione in argomento, la ritenuta “in uscita” non si applica agli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese:
– da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea;
– dalle imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea;
– oppure da investitori istituzionali esteri soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

Questa norma si applica ai finanziamenti ricevuti da società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti.
Inoltre, è necessario che i finanziamenti abbiano una durata contrattuale di medio o lungo termine, ossia superiore a diciotto mesi.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto chiarito nella risoluzione 12 agosto 2019 n. 76, per la quale l’esclusione della ritenuta opera, in ogni caso, nel rispetto della normativa bancaria nazionale disciplinante la riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico allo scopo di non creare uno svantaggio competitivo per quegli operatori nazionali che, a differenza di quelli esteri, dovrebbero richiedere preventivamente l’autorizzazione all’esercizio di detta attività.

Inoltre, per “investitore istituzionale estero”, si intende l’ente che, indipendentemente dalla veste giuridica e dal trattamento tributario cui i relativi redditi sono assoggettati nel Paese in cui lo stesso è costituito, ha come oggetto della propria attività l’effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1° marzo 2002 n. 23).

Secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2012 n. 2 e 4 giugno 2013 n. 19, la vigilanza deve essere verificata indifferentemente con riferimento al soggetto investitore o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza prudenziale adottato nel Paese in cui l’organismo è istituito.

A questo si aggiunge quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b), del DLgs. 239/96, per il quale gli investitori istituzionali esteri devono essere costituiti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. Paesi “White list”) di cui al DM 4 settembre 1996: a questi fini si ricorda che anche a seguito della Brexit il Regno Unito rientra tra i paesi “collaborativi”.

Con riferimento all’ambito soggettivo, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’art. 26, comma 5-bis, del DPR 600/73 non prevede il principio del “beneficiario effettivo”, ma si rivolge esclusivamente ai soggetti indicati dalla norma che possiedono i requisiti ivi richiesti. Pertanto, non risulta possibile applicare il regime di esenzione a beneficiari degli interessi che non siano “anche” i diretti percettori dei medesimi.

Nel caso di specie, i finanziamenti sono concessi in favore di una società facente parte del gruppo di appartenenza, detenuta, ancorché indirettamente, nella misura del 100%.
Con riguardo al Fondo percettore degli interessi, si osserva che non si tratta di un soggetto autorizzato allo svolgimento di alcuna attività regolamentata ai sensi del UK Financial Services and Market ACT 2000 (FSMA).

Tuttavia, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la costituzione e il funzionamento di un fondo di investimento collettivo non regolamentato è comunque considerata un’attività regolamentata.
Pertanto, al fine di svolgere legalmente tale attività, il fondo deve essere gestito da un soggetto autorizzato.

Muovendo da questa considerazione e assunto che il Fondo è istituito in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni, l’Agenzia qualifica il medesimo come un investitore istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 5-bis del DPR 600/73.

Si ritiene, quindi, che il medesimo possa beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta del 26% considerato che:
– la società che riceve i finanziamenti è una società a responsabilità limitata costituita e fiscalmente residente in Italia avente per oggetto sociale la gestione di partecipazioni;
– tali finanziamenti hanno una durata pari a 10 anni, assumendo che tali finanziamenti non possano essere restituiti in via anticipata, in misura parziale o totale, prima di diciotto mesi e due giorni dalla data di erogazione.