Si esaminano gli altri criteri dell’art. 131-bis c.p. e in particolare la natura isolata o continuativa della condotta vietata

Di Ciro SANTORIELLO

Fino ad oggi, la giurisprudenza della Cassazione in tema di non punibilità dei reati tributari per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. si è caratterizzata per un sostanziale rigore e rigidità.

In effetti, in più occasioni i giudici di legittimità hanno riconosciuto la possibilità di applicare il citato art. 131-bis alle ipotesi in cui il delitto tributario sia punito nel massimo con pena della reclusione non superiore a cinque anni – il che si verifica praticamente per tutti i reati tributari salvo le fattispecie di cui artt. 2, 3 ed 8 del DLgs. 74/2000 (Cass. n. 15449/2015). Questa impostazione è stata confermata anche con riferimento al reato di omesso versamento degli acconti IVA (Cass. n. 35773/2015), evidenziandosi che in relazione a tale illecito il principale criterio da tenere in considerazione per valutare la sussistenza o meno della particolare tenuità del fatto è rappresentato dall’importo dell’imposta non versata o delle somme dovute e non corrisposte all’amministrazione pubblica.

Quando però poi si passa a giudicare se nel caso concreto il contribuente infedele meritasse o meno di godere questo beneficio, la Cassazione ha sempre adottato un criterio di valutazione perché, da un lato, sono stati ritenuti penalmente rilevanti e meritevoli di punizione anche omessi versamenti di importi irrisori (ad esempio, Cass. n. 40350/2015, ha escluso la non punibilità con riferimento ad un omesso versamento di contributi previdenziali di circa 5.000 euro), per cui inadempimenti relativi ad obblighi di versamento di somme nei confronti dell’Erario o delle casse dello Stato vengono di fatto sempre ritenuti penalmente rilevanti e, dall’altro, si è esclusa la particolare tenuità del fatto quando il privato abbia omesso il versamento – anche per importi davvero di pochissimo superiori alla sogli di punibilità prevista – per più annualità, giacché tale circostanza evidenzierebbe la non occasionalità delle condotte e quindi l’impossibilità di ricondurre le stesse all’ipotesi di cui all’art. 131-bis c.p.(Cass. n. 30882/2018).

Merita quindi di essere segnalata la decisione della Cassazione n. 3256 dello scorso 27 gennaio in cui, superando il precedente orientamento, la Corte di legittimità non solo riconosce la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ma fornisce anche un significativo indice per il riconoscimento della presenza di tale beneficio, affermando che “una misura inferiore al 10 percento non si manifesta di tale rilievo da soverchiare ogni altra valutazione dei criteri indicati dallo stesso art. 131-bis c.p.”.

In sostanza, secondo la Cassazione, fino a quando l’evasione fiscale riscontrata non supera il 10 per cento della soglia di punibilità indicata dalla norma incriminatrice, il giudice non può fare riferimento all’importo dell’imposta non pagata per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., dovendo procedere all’esame degli altri criteri indicati da tale disposizione codicistica ed in particolare la natura isolata o continuativa della condotta vietata.

A quest’ultimo proposito, si ricorda che in una decisione (Cass. n. 30882/2018) si è affermato, con riferimento ai reati di omesso versamento delle imposte ex artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000, che in senso negativo il giudice può valorizzare anche la circostanza che l’imputato negli anni precedenti a quello oggetto dell’imputazione non ha versato all’erario quanto dovuto, sia pur senza realizzare alcun reato per mancato superamento della soglia di punibilità.

In sostanza, secondo la Suprema Corte, il suddetto art. 131-bis, nella misura in cui fa riferimento alla non abitualità del comportamento dell’imputato, consente la considerazione di comportamenti strutturalmente analoghi che, pur non costituenti reato, presentano comunque un disvalore, non essendo stato fatto riferimento alle condotte (da valutare solo in relazione alle loro modalità), ma alla nozione più lata di comportamenti, nella quale possono rientrare anche gli illeciti amministrativi aventi caratteristiche analoghe se non identiche, eccettuato il superamento della soglia di rilevanza penale.