Il contesto emergenziale compromette il corretto funzionamento dell’early warning system

Di Francesco DIANA

Con il precipuo scopo di favorire la salvaguardia della continuità aziendale e, nel contempo, del tessuto economico-sociale, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha inteso delineare i primi confini di un early warning system che, in maniera tempestiva ed efficace, consenta di intercettare i prodromi di una potenziale situazione di crisi prima ancora che questa dispieghi i propri effetti.

Tempestività e anche capacità hanno rappresentato, sin da subito, le parole chiave dell’intervento legislativo ove l’imprenditore (il debitore) deve essere capace, attraverso un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, di saper cogliere i segnali premonitori della discontinuità e sapervi reagire tempestivamente prima che questi si trasformino in una patologia.

Muovendo da questo presupposto l’idea del legislatore si è delineata lungo una doppia direttrice: la prima, tesa a favorire un cambiamento della cultura imprenditoriale, improntata sulla conoscenza scientifica, sul monitoraggio costante attraverso assetti adeguati e sulla consapevolezza che la discontinuità possa superarsi se tempestivamente riconosciuta e affrontata; la seconda, tesa a prevedere i primi strumenti, quali indicatori e indici, tali da segnalare una situazione di allerta a cui far fronte.

Da un lato si è attribuita rilevanza a una serie di indicatori, quasi prettamente di natura finanziaria, capaci di fornire indizi sulla incapacità dell’impresa di adempiere con una certa puntualità alle proprie obbligazioni (si vedano gli artt. 13 comma 1, 15 e 24 del DLgs. 14/2019) e, dall’altro, richiedendo l’ausilio del CNDCEC, attribuendo rilevanza a quel cruscotto di indici tali da rappresentare, sotto l’aspetto patrimoniale, finanziario ed economico lo stato dell’arte della realtà osservata.

In merito, il c.d. modello ad albero, elaborato dal Consiglio nazionale, si basa su di una logica a due stadi successivi di analisi, il cui superamento del primo è propedeutico per l’accesso al secondo. Il punto di partenza è rappresentato dalla verifica della dotazione patrimoniale: ove questa risulti negativa o inferiore al minimo legale, sarà condizione sufficiente per presumere un ragionevole stato di crisi.

In caso di esito positivo, lo step successivo è rappresentato dalla stima del Debt Service Coverage Ratio a sei mesi, quale misura della non sostenibilità del debito finanziario nell’immediato avvenire. Lì dove la sua misura risulti superiore all’unità, il sistema così concepito consente di presumere ragionevolmente che non vi sia uno stato di crisi. La stima del DSCR, tuttavia, presenta diversi aspetti di complessità, primo fra tutti la necessità di predisporre flussi informativi prospettici stabili che provengano da un budget di tesoreria o da un business plan.

Per evitare che la sua stima possa risultare gravosa, lì dove questo sia giudicato dall’organo amministrativo inattendibile o non disponibile, si attiva in sostituzione la valutazione di cinque indicatori economico-finanziari. A questi sono, infatti, associate specifiche soglie di rilevanza il cui congiunto superamento comporta l’attivazione dell’allerta.

L’attuale scenario pandemico mette in discussione la reale efficacia del sistema di allerta così concepito, che, a partire dal prossimo settembre, si muoverà in un contesto completamente diverso, costellato da aziende colpite da uno shock esogeno imprevedibile che ne ha mutato il destino.
Vista la prossima imminente entrata in vigore, appare quanto mai utile una profonda riflessione che tenga conto anche di tutti quei provvedimenti, varati nel corso dell’ultimo anno, finalizzati a favorire la continuità aziendale e a neutralizzare le perdite da COVID-19.
È il caso, ad esempio, delle disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale per perdite oltre il terzo o al di sotto del minimo legale, di sospensione degli ammortamenti o anche di rivalutazione dei beni di impresa, tutte aventi un’incidenza sui bilanci in chiusura al 31 dicembre 2020.

Il possibile scenario che ne potrebbe derivare è quello di un contesto ove il modello di allerta così concepito risulti inefficace di fronte ad aziende che, ad esempio, grazie alla sospensione delle norme a tutela del patrimonio, operino con un capitale sociale sotto limite o negativo o, ancora, dove l’entità dello stesso derivi dai minori ammortamenti stanziati o dai maggiori plusvalori latenti rilevati.

A ciò si aggiunga, in ultimo, anche che la crisi economico-finanziaria, determinata dall’emergenza sanitaria, ha procurato il crollo dei ricavi, un blocco significativo degli incassi e la necessità, in molti casi, di contrarre nuovo debito di cui, di fatto, non può non tenersi conto in termini di incidenza peggiorativa sugli indici elaborati in un contesto completamente diverso da quello attuale.

Ne consegue, che, nello spirito della prima direttrice di un cambiamento culturale del fare impresa e del monitoraggio costante, appare necessario un ripensamento dell’intero early warning system.