Sarebbe la conseguenza di un emendamento presentato in sede di conversione del Milleproroghe

Di Maurizio MEOLI

Appare decisamente probabile che le prossime assemblee di approvazione dei bilanci 2020 potranno essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e svolgersi “a distanza”, mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere da quanto sia stabilito (o non stabilito) negli statuti.
È questa, infatti, la principale conseguenza derivante da un emendamento al c.d. DL “milleproroghe” (DL 183/2020) presentato alla Camera e che dovrebbe essere inserito in sede di conversione in legge (conversione da effettuare entro il prossimo 1° marzo).

Si ricorda, innanzitutto, che l’art. 106 del DL 18/2020 convertito ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:
– convocare l’assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1);
– prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
– svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
– consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
– obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Il comma 7 di tale articolo, infine, stabiliva che le relative disposizioni si applicavano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarebbe stato in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19.

L’art. 3 comma 6 del DL 183/2020 (DL “milleproroghe”) ha riformulato tale ultimo comma stabilendo che le disposizioni dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito si applicano “alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

Questa previsione, al momento, consente – a prescindere dal fatto che lo statuto societario ne contempli la possibilità nei casi normativamente previsti (redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società) – la proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio solo fino a fine marzo. Ben poche società, di conseguenza, in quanto aventi esercizi non coincidenti con l’anno solare, potrebbero trarne beneficio. Si pensi, ad esempio, alle società con esercizio 1° ottobre/30 settembre, che, per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2020, potrebbero convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro la fine di marzo 2021 a prescindere da indicazioni statutarie e condizioni normative. Non ricade nell’alveo applicativo di tale previsione, invece, l’ipotesi, chiaramente più diffusa, dell’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, dal momento che alla fine di marzo neppure saranno ancora decorsi i termini ordinari di approvazione.

Ora, però, con l’emendamento di cui si è detto, il comma 7 dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito dovrebbe essere riformulato come segue: le disposizioni dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito si applicano alle assemblee convocate entro il 31 dicembre 2021 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale previsione appare meglio costruita rispetto a quella attuale, lasciando comunque aperta la possibilità di prolungare ulteriormente l’applicazione della disciplina di cui all’art. 106 del DL 18/2020 convertito qualora l’emergenza epidemiologica dovesse prolungarsi anche oltre il 2021. Tra gli emendamenti presentati, poi, figura anche quello proposto da Assonime (si veda “Proroga dello svolgimento delle assemblee «a distanza” da rivedere” del 15 gennaio 2021) di precisare che le disposizioni dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito si applicano alle assemblee “il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato” (in luogo di “assemblee convocate”) entro i termini indicati. Ciò in quanto la formulazione che fa riferimento ad “assemblee convocate” lascerebbe in dubbio se entro il termine indicato debba tenersi l’assemblea o essere pubblicato l’avviso di convocazione. Per cui, a giudizio dell’Associazione, considerando che le esigenze di informativa dei soci sono soddisfatte mediante la pubblicazione dell’avviso di convocazione, con la formulazione proposta si avrebbe certezza sull’applicazione dei termini, evitando interpretazioni difformi.

Si osserva, peraltro, che, nella maggioranza delle spa “chiuse”, che fanno leva sull’opzione riconosciuta dall’art. 2366 comma 3 c.c., e in tutte le srl, ex art. 2479-bis comma 1 c.c., la convocazione dell’assemblea non si basa su alcuna pubblicazione, ma sulla comunicazione del relativo avviso ai soci tramite raccomandata o, comunque, tramite mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.