Dalla UIF il documento integrativo sulla prevenzione della criminalità finanziaria ai tempi del COVID

Di Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

La UIF ha pubblicato ieri la comunicazione “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza da COVID-19” che integra il precedente documento del 16 aprile 2020 (si veda “Con l’emergenza crescono i rischi di riciclaggio” del 17 aprile 2020). L’obiettivo è quello di fornire ulteriori elementi di attenzione connessi con la gestione della pandemia, emersi sulla base delle attività di osservazione e di studio condotte dall’unità di intelligence.

Sotto la lente d’ingrandimento dell’UIF, in primis, le detrazioni fiscali riconosciute a fronte dell’esecuzione di specifici interventi, come quelli di recupero del patrimonio edilizio – inclusi i c.d. “sismabonus” e “ecobonus” – e la cessione dei relativi crediti d’imposta al fine di velocizzarne la monetizzazione.

In relazione a tale operatività l’UIF ravvisa tre tipologie di rischio: la prima riguarda l’eventuale natura fittizia dei crediti ceduti, che potrebbero essere compensati indebitamente dai cessionari con debiti tributari od oneri contributivi realmente esistenti. Sul punto l’UIF richiama i recenti schemi di anomalia pubblicati nel novembre 2020 e, in particolare, lo schema D, riguardante le anomalie riconducibili, sotto il profilo soggettivo, ai cedenti e ai cessionari (imprese di recente costituzione, prive di strutture organizzative reali, coinvolte in plurime cessioni di crediti, con frequenti variazioni nella compagine sociale, con esponenti di dubbia reputazione, ecc.) e, sotto il profilo oggettivo, ai comportamenti posti in essere (cessioni di crediti fiscali a prezzi notevolmente inferiori al valore del credito, stipula di contratti di cessione di rami d’azienda costituiti in via quasi esclusiva da crediti fiscali, ecc.).

Il secondo elemento di rischio riguarda la possibilità che il prezzo della cessione sia pagato con capitali di provenienza illecita, mentre il terzo è legato al possibile svolgimento di attività finanziaria abusiva (plurime operazioni di acquisto di crediti) da parte di soggetti non autorizzati nei confronti di una ampia platea di cedenti. A fronte di tali rischi l’UIF raccomanda ai soggetti obbligati un costante monitoraggio delle operatività connesse con le cessioni di crediti fiscali e una intensificazione dei presidi antiriciclaggio, allo scopo di intercettare eventuali comportamenti finalizzati alla creazione artificiosa dei crediti, ovvero alla monetizzazione dei bonus con capitali illeciti.

Quanto al comparto dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e delle altre agevolazioni previste da provvedimenti emergenziali, rispetto alla comunicazione del 16 aprile 2020, l’UIF richiama l’attenzione dei soggetti obbligati su alcuni aspetti ulteriori, quali il profilo dei soggetti che presentano istanza di ammissione ai benefici, la riluttanza a fornire le informazioni necessarie, la comunicazione di dati inattendibili, il riscontro di anomalie nella documentazione prodotta, la presenza di soggetti che “anche operando in veste di consulenti” sembrano assumere una “regia unitaria” nell’ambito dell’operazione. Con particolare riferimento al settore sanitario pubblico e privato, l’UIF evidenzia altresì che alla crescente diffusione dei vaccini – ma anche dei test di positività al virus – corrisponde un maggiore rischio di fenomeni corruttivi e condotte fraudolente cui sono esposte le imprese produttrici, distributrici o di servizi legati alla sanificazione ambientale.

Particolare attenzione deve essere poi rivolta all’incremento del rischio di reati informatici e di attività fraudolente conseguente al perdurante massiccio utilizzo della rete internet e dell’e-commerce. In tale ambito, occorre considerare le operatività realizzate ad es. attraverso i c.d. “ATM evoluti” (ovvero sportelli automatici che oggi consentono prelievi e versamenti di contanti, anche ripetuti e senza limiti di importo prestabiliti a livello normativo, bonifici e giroconti, versamento di assegni, pagamenti, ricariche e donazioni) e gli strumenti di pagamento basati su app mobile.

Sempre in ambito informatico, vanno tenute sotto osservazione le transazioni dirette verso il cosiddetto dark web, indicato recentemente per l’acquisto di prodotti medicinali non sicuri, in genere a fronte della corresponsione di valute virtuali.
Ulteriori fattori di rischio sono da ricercare:
– nello sviluppo di operazioni che coinvolgono le piattaforme o app di brokeraggio, con conseguente necessità di vagliare, alla luce dei presidi antiriciclaggio, operatività rilevante e continuativa dei clienti che mostrano di interfacciarsi con queste piattaforme;
– nell’incremento di possibili comportamenti illeciti correlati all’impiego di strumenti di pagamento on line nel settore dei giochi e delle scommesse.

In chiusura del documento viene sottolineato come gli elementi informativi riportati nella comunicazione abbiano, in ogni caso, natura esemplificativa e, pertanto, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono invitati a valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi e ad assicurare la piena condivisione delle informazioni in presenza di attività che interessino più soggetti obbligati.

Infine, per agevolare una pronta individuazione dei contesti attinenti alle casistiche esaminate nel documento, è opportuno che nei campi descrittivi della eventuale segnalazione di operatività sospette alla UIF sia espressamente richiamata la connessione con l’emergenza COVID-19.