Non è previsto un divieto di cumulo come per il precedente contributo DL Rilancio

Di Pamela ALBERTI

I liberi professionisti titolari di partita IVA che hanno beneficiato delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020 possono fruire del contributo a fondo perduto DL “Ristori”, non essendo previsto alcun divieto di cumulo tra tali agevolazioni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 104 di ieri, anche se “fuori tempo massimo”, posto che le istanze per tale contributo dovevano essere presentate entro lo scorso 15 gennaio 2021.

Nella fattispecie, un libero professionista titolare di partita IVA ha beneficiato dell’indennità prevista dall’art. 27 del DL n. 18/2020 ed ha rinunciato al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 (c.d. DL “Rilancio”) in virtù dell’esplicita previsione normativa che vietava il cumulo delle due agevolazioni. La questione posta riguarda l’applicabilità o meno di tale causa ostativa anche con riferimento al contributo a fondo perduto introdotto dal DL n. 137/2020 (c.d. DL “Ristori”).
Per meglio comprendere la problematica, vengono riepilogate le disposizioni normative in questione.

L’art. 27 del DL 18/2020 ha previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, “ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (…)”.

L’art. 25, comma 1, del DL 34/2020 (c.d. DL “Rilancio”) ha poi previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. In base al successivo comma 2 del medesimo articolo, il predetto contributo non spettava, tra l’altro, “ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

Con il successivo art. 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”) è stato previsto un ulteriore contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell’epidemia in atto. In particolare, tale contributo è stato riconosciuto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’art. 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Ciò premesso, in relazione al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL Ristori rappresenti un ulteriore beneficio di natura monetaria previsto dal legislatore in conseguenza del perdurare della situazione di difficoltà in favore dei soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza da COVID-19, spettante al ricorrere dei nuovi requisiti previsti.

Sul punto, l’Agenzia rileva che la disciplina di cui all’art. 1, comma 10 del DL 137/2020, fa espresso rinvio all’applicazione, in quanto compatibili, delle sole disposizioni di cui all’art. 25, commi da 7 a 14 del DL n. 34/2020, in cui non è richiamato alcun divieto di cumulo.
Inoltre, più in generale, il medesimo art. 1 del DL Ristori non prevede alcun espresso divieto di cumulo.

Pertanto, al verificarsi di tutte le altre condizioni di legge (che non sono oggetto di valutazione della risposta in esame), l’Agenzia ritiene che il libero professionista possa beneficiare del contributo di cui al richiamato art. 1 del decreto Ristori, pur avendo già beneficiato di quello previsto dall’art. 27 del DL n. 18/2020.