È necessario indagare l’effettiva fraudolenza connotata da elementi di inganno o di artificio volto a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione

Di Maria Francesca ARTUSI

Per affermare la sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non è sufficiente accertare l’idoneità degli atti a mettere in pericolo la possibilità di recupero del credito da parte dell’Erario. È invece necessario indagare l’effettiva fraudolenza delle operazioni compiute.
In mancanza di tale rigoroso accertamento, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 74/2000 di un soggetto che aveva alienato due immobili, rendendo di fatto inefficace la procedura di riscossione (sentenza n. 4425, depositata ieri).

La norma in questione sanziona, alternativamente, la condotta di chi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte (sui redditi o sul valore aggiunte o di interessi o sanzioni relativi a tali imposte), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Attraverso l’incriminazione della condotta prevista, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell’erario (cfr. Cass. n. 36290/2011).

Parimenti la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame (tra le tante, Cass. nn. 35853/2016 e 13233/2016).

Quanto alla condotta del reato, accanto all’alienazione simulata, il legislatore ha individuato l’ulteriore condotta del compimento di “altri atti fraudolenti”, la cui idoneità a sottrarre i beni al pagamento del debito tributario è stata valutata dal legislatore in via generale e astratta. Non v’è dubbio che nel novero di tali atti debbano essere ricompresi atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni (sparizione materiale di un bene senza alienazione), ma anche atti giuridici diretti, secondo una valutazione concreta, a sottrarre beni al pagamento delle imposte (cfr. sul punto anche Cass. SS.UU. n. 12213/2018).

Con particolare riferimento all’alienazione di beni – che interessa il caso oggetto della pronuncia in commento – la Cassazione si conforma all’orientamento prevalente secondo cui gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei a eludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione (Cass. n. 29636/2018).

Sempre in tema, si è chiarito che la nozione di fraudolenza comprende tutti quei comportamenti che, quand’anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione, rilevando, tra i possibili indicatori della fraudolenza, la prova dell’eventuale compiacenza degli acquirenti, la congruità del prezzo pagato.

Nel caso in esame, i giudici di merito non si sono, tuttavia, attenuti ai principi enunciati dalla citate Sezioni Unite e dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Non risulta, infatti, adeguatamente illustrato il requisito della natura fraudolenta delle operazioni compiute, che – come detto – non può essere ritenuta implicita nella sola idoneità degli atti a mettere in pericolo l’azione di recupero del bene da parte dell’Erario.

Viene, cioè, ribadito che l’attitudine fraudolenta degli atti di alienazione, penalmente rilevante, non può ritenersi connaturata alla natura degli atti stessi, ovvero discendere “automaticamente” dalla sussistenza di un atto di vendita; va, invece, concretamente indagato il profilo della fraudolenza, sulla base dell’eventuale compiacenza delle controparti negoziali, del prezzo pagato, delle modalità di pagamento, ecc.