Possibile la correzione dei dati proposti dall’Agenzia delle Entrate

Di Luca BILANCINI

È stato pubblicato ieri sera il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo – per le quali tuttavia il tributo risulti dovuto – nonché per la relativa consultazione ed eventuale modifica da parte dei contribuenti. Nello stesso provvedimento (n. 34958/2021) sono state determinate anche le modalità per la comunicazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle irregolarità, al fine del recupero dell’imposta dovuta e non versata.
Prendono quindi corpo le disposizioni contenute nel DM 4 dicembre 2020, con le quali è stata profondamente innovata la disciplina dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del cedente, del prestatore o dell’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, due distinti elenchi, il primo dei quali (“Elenco A”), non modificabile, conterrà le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il Sistema di Interscambio che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Nel secondo (“Elenco B”), suscettibile delle modifiche del contribuente, saranno, invece inserite le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, trasmesse via SdI, che non recano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.

Sulla base di quanto può evincersi dalla lettura delle specifiche tecniche allegate al provvedimento, per la predisposizione dell’Elenco B l’Agenzia delle Entrate selezionerà le fatture per le quali:
– la sommatoria degli importi (“Prezzo Totale” per le fatture ordinarie o “Importo” per quelle semplificate) risulti superiore a 77,47 euro;
– il soggetto passivo abbia indicato i codici natura N2.1 (operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità), N2.2 (altre operazioni non soggette), N3.5 (operazioni non imponibili a seguito di lettera d’intento), N3.6 (altre operazioni non imponibili) o, infine, N4 (operazioni esenti);
– non sia stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo.

Con riferimento a quest’ultimo punto l’Agenzia delle Entrate, nelle citate specifiche tecniche, precisa che in presenza di operazioni che, pur formalmente annoverabili fra quelle rientranti nell’ambito di applicazione dell’imposta, non devono esserne assoggettate, il contribuente dovrà riportare, nel blocco 2.2.1.16 “Altri Dati Gestionali” (presente esclusivamente nella fattura ordinaria), uno specifico codice che identifichi la fattispecie di esclusione (ad esempio nel caso di documenti emessi da soggetti appartenenti al Terzo settore).

Il soggetto passivo, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento (o entro il 10 settembre per le e-fatture riferite a operazioni effettuate nel secondo trimestre), qualora ritenga che in relazione a uno o più documenti contenuti nell’Elenco B non si siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, comunicherà tale informazione all’Agenzia delle Entrate “spuntando gli estremi delle singole fatture”. Al contribuente è data anche facoltà di integrare il suddetto elenco con gli estremi identificativi delle e-fatture per le quali risulti dovuta l’imposta e che non sono state individuate dall’Amministrazione finanziaria.
Le modifiche possono essere operate “in modalità puntuale” o “massiva”. In quest’ultimo caso il servizio web dell’Agenzia consente il download del file XML dell’Elenco B e il successivo upload del file modificato. Se il contribuente non comunica alcuna variazione, entrambi gli elenchi sono ritenuti definitivi.

Infine, entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare (o entro il 20 settembre per le fatture relative alle operazioni effettuate nel secondo trimestre), l’Agenzia evidenzierà, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore, l’importo dovuto.

È prevista la possibilità, per chi esegua il pagamento oltre le scadenze previste dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014, di versare l’importo dovuto mediante il servizio web dell’Agenzia delle Entrate, corrispondendo le sanzioni e gli interessi da ravvedimento calcolati automaticamente dal sistema.

Il provvedimento pubblicato ieri sera stabilisce anche le modalità per il recupero dell’imposta di bollo non versata e per l’irrogazione delle sanzioni (procedure definite dall’art. 2 del DM 4 dicembre 2020). Al contribuente verrà trasmessa una comunicazione contenente il codice atto da riportare nel modello F24, le informazioni circa l’anomalia riscontrata e l’ammontare dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti.