La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 80

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Nel caso il c.d. “sismabonus acquisti”, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, competa nella misura del 110% come previsto dall’art. 119 del DL 34/2020, il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022.

L’atteso chiarimento è contenuto nella risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 80 di ieri, 3 febbraio 2021 nella quale è stato affermato che “affinché l’acquirente dell’unità immobiliare possa beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013 è necessario che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione”.

Si ricorda al riguardo che il comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020 prevede che la disciplina del superbonus al 110% si applichi sugli “interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16” del DL 63/2013, comprendendo dunque non soltanto le diverse forme di sismabonus “ordinario” previste dai commi 1-bis–1-sexies, ma anche la versione “acquisti” del sismabonus prevista dal comma 1-septies.

Peraltro, la risposta n. 80/2021 in commento (ma anche le risposte a interpello 2 febbraio 2021 n. 70 e 2 novembre 2020 n. 515) sembra confermare che la spettanza dell’agevolazione del 110% sia circoscritta ai soli interventi effettuati dalle specifiche tipologie di soggetti espressamente elencate dal comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020.

Ne deriva, ad esempio, che i soggetti (sia IRPEF che IRES) esercenti attività di impresa, in quanto non inclusi tra i soggetti annoverati dal comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, qualora acquistino una unità immobiliare ubicata in un edificio che è stato oggetto degli interventi di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, possono beneficiare del “sismabonus acquisti” solo nelle ordinarie misure del 75% e 85% anche con riguardo alle spese di acquisto sostenute nella finestra temporale che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Viceversa, un acquirente persona fisica “privata”, in quanto soggetto incluso tra quelli annoverati dal comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, può beneficiare del “sismabonus acquisti” nella versione superbonus al 110% per le spese di acquisto sostenute nella finestra temporale di operatività del superbonus al 110%.

Quest’ultima, si ricorda, è stata ampliata sino al 30 giugno 2022 dall’art. 1 comma 66 della L. 178/2020 (il termine è ulteriormente esteso fino al 31 dicembre 2022 per gli IACP ed enti assimilati ai sensi del comma 3-bis dell’art. 119 del DL 34/2020).

Per il sismabonus acquisti non sembrerebbe invece applicabile il differimento di ulteriori 6 mesi previsto dal comma 8-bis dello stesso art. 119 in quanto secondo il dettato normativo gli interventi devono essere effettuati dai soggetti di cui alla lett. a) e c) del comma 9 (condomini, persone fisiche che possiedono interamente l’immobile composto fino a 4 unità immobiliari e IACP).

In conclusione, tornando ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del “sismabonus acquisti” nella versione superbonus 110%, ove l’acquirente dell’unità immobiliare sia una persona fisica l’atto notarile deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui, invece, l’acquirente sia un IACP o ente equivalente il rogito dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2022.