L’Agenzia chiarisce che è possibile la presentazione entro il 1° febbraio 2021 con le precedenti specifiche tecniche

Di Emanuele GRECO

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), riferita al quarto trimestre 2020, può essere effettuata avvalendosi ancora del formato XML valido sino al 2020 e, in particolare, dei relativi “codici natura”.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una delle risposte rese ieri nel corso di Telefisco.
Il termine per presentare l’esterometro dell’ultimo trimestre 2020 è il 1° febbraio 2021, essendo il 31 gennaio una domenica.
Poiché la comunicazione in argomento è ancora riferita al 2020, non sarà obbligatorio compilare il tracciato con le nuove e più dettagliate codifiche, in vigore dal 2021 (provv. Agenzia delle Entrate nn. 99922/2020 e 166579/2020).

Secondo quanto emerge dalla lettura dell’Allegato A al provv. n. 166579/2020, i nuovi “codici natura”, contenuti nelle ultime specifiche tecniche (versione 1.6 e successive) per la trasmissione di fatture elettroniche via Sistema di Interscambio, interessano anche la presentazione trimestrale dell’esterometro (si veda “Nuovi codici natura anche per l’esterometro” del 25 agosto 2020).

Tuttavia, essendo l’utilizzo delle precedenti specifiche tecniche (versione 1.5) consentito sino al 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’utilizzo delle stesse per trasmettere l’esterometro avente a oggetto le fatture emesse e ricevute nel quarto trimestre 2020, entro la predetta data del 1° febbraio 2021.

Resta fermo che la comunicazione non è dovuta in tutti i casi in cui le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia siano state documentate mediante l’emissione o la ricezione di fatture elettroniche via Sistema di Interscambio (provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, § 9.2).

Peraltro, il chiarimento fornito ieri in relazione all’esterometro è coerente con una precedente FAQ dell’Agenzia delle Entrate in tema di fattura elettronica. Con la FAQ n. 149 del 15 ottobre 2020, infatti, era stato reso noto che le fatture elettroniche aventi data anteriore al 31 dicembre 2020, trasmesse al Sistema di Interscambio nei primi giorni di gennaio del 2021, non sarebbero state scartate anche se predisposte con il tracciato basato sulle specifiche tecniche non più valide nel nuovo anno (si veda “L’e-fattura di fine anno passa i controlli nel 2021 anche col vecchio tracciato” del 17 ottobre 2020).

Si rammenta, per completezza, che l’introduzione dei nuovi “codici natura” ha comportato l’adozione di ulteriori tipologie di controlli.
Dal 1° gennaio 2021, nonché dal primo “esterometro” riferito al 2021, saranno scartati i documenti che riportino la codifica generica “N2”, “N3” o “N6”, in luogo delle codifiche più dettagliate. Ad esempio, per le operazioni non imponibili, è necessario distinguere tra: esportazioni (N3.1), cessioni intracomunitarie (N3.2), cessioni verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (N3.4), operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento (N3.5), altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Tra gli altri chiarimenti resi nel corso di Telefisco, è stato indicato che il codice natura “N6.9 – inversione contabile” non è utilizzabile per gli acquisti di beni o di servizi da un fornitore Ue.
In tale circostanza, è sufficiente riportare l’imponibile indicato dal fornitore estero e l’aliquota e imposta applicate dal cessionario o committente italiano tenuto alla presentazione del c.d. “esterometro”. Ad analoghe conclusioni si può pervenire per gli acquisti da un soggetto extra Ue, documentate mediante autofattura emessa dall’acquirente italiano.
Il campo “Natura” dell’operazione è, difatti, da compilare solamente nel caso di acquisti senza applicazione dell’IVA, vale a dire gli acquisti non imponibili o esenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere “trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio”. Lo ha previsto l’art. 1 comma 1103 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).

Con riferimento agli acquisti, la norma appena richiamata precisa che tale trasmissione “è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.

Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito a come determinare la data di ricezione del documento di acquisto per le fatture ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Nel caso di documenti analogici, il momento di ricezione è comunque da individuare nella consegna del documento al cessionario o committente, il quale ne ottiene la disponibilità.