L’Accordo di principio che salvaguarda concorrenza e cooperazione si applicherà in via provvisoria dal 2021
È stato pubblicato il 26 dicembre 2020 il testo dell’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra UE e Regno Unito che regolerà – a partire del 1° gennaio 2021 – i rapporti tra l’Unione dei 27 ed il territorio inglese con esclusione, solo per alcuni aspetti, dell’Irlanda del Nord.
Il documento, corposo (1256 pagine corredate da appendici e da numerosissimi allegati) e particolarmente complesso, è il risultato di difficili negoziati che si sono protratti oltre i termini stabiliti e si sono conclusi solo la vigilia di Natale.
Tecnicamente si tratta di un “Accordo di principio” il cui iter normativo non è ancora ultimato.
Considerata l’estrema urgenza (il periodo transitorio, durante il quale si è conservato lo status quo ante Brexit, terminerà con l’anno in corso), la Commissione Ue ha proposto di applicare l’accordo in via provvisoria fino al 28 febbraio 2021. Nel frattempo, la stessa presenterà “celermente” (come risulta da comunicato stampa) proposte di decisioni al Consiglio relative alla firma e all’approvazione del documento, oltre che all’applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2021. Una volta che il Consiglio avrà adottato tale decisione (è necessaria l’unanimità), si procederà alla firma. Sarà poi la volta del Parlamento Ue e, infine, ancora del Consiglio il quale dovrà adottare la decisione sulla conclusione dell’accordo.
In termini generali, resta confermato che dal prossimo anno terminerà la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi. In virtù delle nuove linee comuni – che si snodano in tre direzioni – tuttavia, alcuni effetti possono dirsi attenuati.
Il primo dei pilastri su cui si fonda l’intesa raggiunta riguarda il libero scambio e l’inizio di un nuovo partenariato economico e sociale. Esso si articola seguendo due direttrici: da una parte l’accordo di libero scambio, dall’altra la cooperazione in vari settori.
La questione più rilevante probabilmente consiste nel mutuo riconoscimento dell’assenza di tariffe e contingenti sulle merci che risulteranno conformi a determinate regole in materia di origine. Si sottolinea che l’art. 5 dell’Accordo pone un espresso divieto all’applicazione dei dazi doganali e il successivo art. 6 non consente l’adozione o il mantenimento di alcun onere, tassa o altro prelievo in relazione alle merci destinate ad essere esportate nei territori della Ue o del Regno Unito.
Ciò nonostante, resta inalterato (seppure è previsto attenuato) l’appuramento in Dogana delle merci, a cui sono associati i relativi costi e i tempi di attesa, con effetti, rispettivamente, sui margini degli operatori economici, inevitabilmente ridotti (ove non sia possibile traslare gli oneri aggiuntivi sul prezzo di vendita) e sulla possibilità di servire i mercati con adeguata efficienza.
Quanto alla cooperazione, le parti si sono impegnate a garantire il rispetto di diritti e politiche finora condivise quali la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, i diritti sociali e del lavoro, la proprietà intellettuale, la trasparenza fiscale, la lotta alle frodi fiscali.
Il secondo pilastro posto a base dell’Accordo riguarda la sicurezza dei cittadini e garantisce la piena cooperazione delle autorità competenti, di polizia e giudiziarie, in materia sia civile che penale, al fine di combattere il crimine e il terrorismo. Le aree di salvaguardia sono, inoltre, quelle della protezione dei diritti fondamentali della persona, della protezione dei dati personali, delle norme anti riciclaggio, etc.
Sono, inoltre, state istituite nuove capacità operative volte a sostituire quelle delle quali beneficiava il Regno Unito quando faceva parte dell’area Schengen e che adesso sono precluse.
Il terzo e ultimo pilastro riguarda, in termini generali, la governance dell’Accordo stesso. Istituisce un Consiglio di partenariato misto che ha il compito di verificare costantemente che l’Accordo sia applicato e interpretato correttamente. Il Regno Unito, infatti, si è del tutto sottratto all’autorità della Corte di giustizia Ue. Punto focale è il rispetto della concorrenza per gli operatori economici dell’Unione e del Regno Unito; dovranno sempre essere assicurate condizioni di uguaglianza e nessuna delle parti dell’Accordo potrà fare leva sulla propria autonomia normativa per concedere benefici particolari, sovvenzioni sleali o altre misure che possano risultare distorsive della concorrenza.
Particolarmente utile, per avere un quadro d’insieme, l’infografica diffusa sul sito della Commissione europea dalla quale risulta, tra l’altro, che non è automatico il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.