Il Ddl. di bilancio 2021 opera anche la sostituzione dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito

Di Maurizio MEOLI

Le perdite di capitale emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non richiedono gli interventi previsti in materia dal codice civile fino alla data di approvazione del bilancio 2025. Esse, peraltro, devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
È questo, in sintesi, il contenuto del comma 266 dell’art. 1 del Ddl. di bilancio 2021 sostitutivo dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, sul quale la Camera ha votato ieri (con 314 voti favorevoli e 230 contrari) la fiducia posta dal Governo. Il voto finale è atteso domenica.

Si ricorda che, ai sensi di tale ultima disposizione, a decorrere dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del DL 23/2020 convertito) “e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.
Tale previsione normativa ha destato non pochi problemi interpretativi soprattutto con riguardo alla sua concreta portata applicativa. Su un punto, peraltro, gli interpreti sembravano concordi: in caso di perdite di capitale incidenti sul minimo legale, gli amministratori delle società interessate, a partire dal 1° gennaio 2021, avrebbero dovuto applicare gli artt. 2447 e 2482-ter c.c. e, quindi, orientare la società verso le seguenti alternative: ricapitalizzazione, scioglimento o trasformazione in società rispetto alla quale il capitale presente si presentasse sufficiente.

L’esigenza di evitare questo ormai imminente obbligo ha, probabilmente, rappresentato il motivo di fondo dell’intervento riformatore che, comunque, si spinge decisamente oltre.
Come evidenziato, infatti, il comma 266 dell’art. 1 del Ddl. di bilancio 2021 sostituisce integralmente l’art. 6 del DL 23/2020 convertito, stabilendo che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (in primis 1° luglio 2020/30 giugno 2021) – non si applicano gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 1).

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2).
Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadisce che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4).
E, quindi, per le perdite emerse nell’esercizio “in corso alla data del 31 dicembre 2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno avvenire entro l’assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di distinguerle da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina.

Autorevole dottrina, peraltro, ha evidenziato come sembrerebbe possibile anche una lettura “parcellizzata” o “autonoma” delle nuove previsioni. In tal senso potrebbe deporre la ripetizione, altrimenti difficilmente giustificabile, nel comma 3, della non operatività, fino alla data dell’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo, della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (già sancita nel primo comma).
Ne deriverebbe, da un lato, l’onere di registrare separatamente (in un “conto di memoria”) le perdite emerse nel corso dell’esercizio di riferimento e, dall’altro, la sostituzione “a regime” dei nuovi termini quinquennali a quelli, ultrannuale o immediato, di cui, rispettivamente, agli artt. 2446 (e 2482-bis) e 2447 (e 2482-ter) c.c.

Contro tale lettura, tuttavia, sembra porsi la confermata “rubrica” dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, che continua, genericamente, a recitare “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale”. Temporaneità che collide con una, seppure parziale, valenza “a regime”.