La misura si applica alla persona fisica meritevole, che non può offrire alcuna utilità ai creditori

Di Antonio NICOTRA

Tra le misure più significative, che, in materia di sovraindebitamento, sono state introdotte dalla legge di conversione del DL Ristori (in attesa di pubblicazione in Gazzetta), si annovera il nuovo art. 14-quaterdecies della L. 3/2012, che disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato c.d. “incapiente”, anticipando una delle principali novità del Codice della crisi (art. 283 del DLgs. 14/2019), in vigore dal 1° settembre 2021.

La ratio della norma è quella di offrire una seconda chance a coloro che non riuscirebbero a superare lo stato di sovraindebitamento, provando a reinserirli nel mercato dei soggetti potenzialmente produttivi.
Si tratta, infatti, di una forma di esdebitazione una tantum alla quale può ricorrere la persona fisica (consumatore, professionista, piccolo imprenditore o imprenditore agricolo), per debiti di qualsiasi natura e al di fuori di una procedura di regolazione della crisi da sovraindebitamento.

Il beneficio ha natura straordinaria – e ciò al fine di non pregiudicare l’esigenza di tutela del ceto creditorio – in quanto può essere concesso solo per una volta ed è inoltre mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti (che diventano esigibili) ove sopravvengano rilevanti utilità tali da consentire il soddisfacimento dei creditori entro precise soglie.
Il debitore “persona fisica meritevole”, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore all’ammontare dei crediti pari al 10%.
Non sono considerate utilità, tuttavia, i finanziamenti erogati in qualsiasi forma.

La valutazione di rilevanza dell’utilità di cui sopra deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al DPCM 159/2013.

La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente alla documentazione composta dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, e dall’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché dalla copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende: l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
L’OCC, nella relazione, deve anche indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, e, a tal fine, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata per la valutazione di rilevanza delle utilità, di cui sopra.

I compensi dell’OCC per l’attività espletata sono ridotti della metà (su tale profilo, si registra il parere negativo del CNDCEC espresso via comunicato stampa, si veda “Sovraindebitamento con procedura semplificata, soddisfatti i commercialisti” del 17 dicembre 2020).

Ai fini della concessione dell’esdebitazione, il giudice assume le informazioni ritenute utili, valuta la meritevolezza del debitore e verifica, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento.
Compiute le predette attività, l’esdebitazione è concessa con decreto, che indica le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, se positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti di cui sopra.
Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali potranno, eventualmente, proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha comunicato il provvedimento.

L’OCC, se il giudice ne fa richiesta, è investito del compito di procedere alle verifiche necessarie per accertare l’esistenza delle sopravvenienze rilevanti di cui sopra.