Se l’edificio non può qualificarsi come condominio il beneficio non spetta né per gli interventi sulle parti comuni, né per quelli su singole unità immobiliari

Di Redazione EUTEKNE

Un soggetto residente fiscalmente all’estero, proprietario di unità immobiliari in Italia, può fruire del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 in quanto titolare di reddito fondiario. In assenza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione potrà optare per lo “sconto sul corrispettivo” o per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante ai sensi del successivo art. 121.
Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella ris. 15 dicembre 2020 n. 78 (si veda “Detrazioni edilizie per i possessori di immobili in Italia non residenti” del 28 ottobre 2020).

Con riguardo agli interventi che sono ammessi al superbonus effettuati sulle parti comuni, inoltre, l’Agenzia afferma nuovamente che è necessario che l’edificio sia costituito in condominio secondo la disciplina civilistica.
Non rappresenta un condominio, e quindi il superbonus del 110% non spetta, l’edificio che, seppur composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.

Nel documento in commento, l’Amministrazione finanziaria precisa al riguardo che “Ai fini dell’accesso al Superbonus, quindi, anche in presenza di soggetti che hanno la possibilità di utilizzare gli immobili in base ad un diritto reale di godimento, l’edificio, essendo costituito da più immobili di un unico proprietario, non può qualificarsi come «condominio», in mancanza della pluralità dei proprietari”.

Così, nel caso in cui, come in quello di specie, un soggetto sia proprietario di un’unità immobiliare e nudo proprietario di altre due, facenti parte di un unico edificio, non è possibile beneficiare del 110% nonostante vi sia un diritto di usufrutto su alcune di tali unità.
In assenza di condominio, quindi, il superbonus non spetta né per gli interventi realizzati sulle parti comuni, né per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

Rimane ferma la possibilità di beneficiare, anche in assenza di condominio e per via del fatto che esistono delle “parti comuni”, della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) di cui all’art. 14 del DL 63/2013, della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR e della detrazione per interventi volti alla riduzione del rischio sismico (sismabonus) di cui all’art. 16 del DL 63/2013.