L’amministratore cessato, invece, rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica

Di Maria Francesca ARTUSI

Il legale rappresentante “prestanome” che omette di presentare la dichiarazione fiscale in caso di superamento della soglia di punibilità realizza, in ogni caso, sotto il profilo oggettivo, la condotta delittuosa di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000; diversamente costui può andare esente dalla responsabilità per bancarotta e per occultamento o distruzione delle scritture contabili, laddove emerge la sua estraneità alle rispettive condotte.

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è, infatti, un reato proprio, che si ricollega alla violazione di un preciso obbligo gravante su chi riveste la carica di rappresentante legale dì una società, indipendentemente dal ruolo di effettivo gestore dell’impresa o di mero prestanome.

In tali ipotesi – come precisa la Cassazione nella sentenza n. 33820 depositata ieri – resta dunque da esaminare solo il profilo dell’elemento psicologico, la cui sussistenza però, può essere desunta anche da indizi. Si tratta in particolare del dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
L’accettazione di una carica nel più completo disinteresse dei doveri alla stessa connessi, e nella consapevolezza che altri gestiscono occultamente l’impresa, la conoscenza della realtà aziendale, in quanto già dipendente della stessa, e l’elevatissima componente positiva di reddito emersa nel caso di specie (pari a 1.624.306 euro nell’anno 2011) sono elementi idonei a ritenere la sussistenza di tale dolo.

Lo stesso soggetto è stato, viceversa, assolto dalle accuse di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 del RD 267/1942) e occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del DLgs. 74/2000).
Vale la pena soffermarsi in proposito sui fatti del procedimento portato all’attenzione della Cassazione.

Pur essendo il liquidatore dell’ente, costui è, infatti, stato ritenuto non consapevole del ruolo assunto presso una società cooperativa a responsabilità limitata. Si trattava di una persona munita di semplice licenza elementare, indotta ad assumere la carica di amministratore della società per conservare il posto di lavoro, quale operaio della ditta, dal vero gestore della stessa, il quale aveva anche conservato il potere di firma sul conto corrente restando socio di fatto e tenutario della contabilità aziendale.

Il prestanome risultava, dunque, essere completamente estraneo alla concreta gestione aziendale.
I giudici di legittimità passano, poi, a verificare se il medesimo non abbia avuto alcuna contezza delle scritture contabili, e queste non siano state occultate già da epoca precedente all’assunzione, da parte di lui, della carica di amministratore e poi di liquidatore della società. Verifica che ha portato all’accertamento del fatto che la documentazione contabile fu esaminata dalla Direzione provinciale del Lavoro in un’epoca antecedente alla nomina del prestanome medesimo e, dunque, sotto la responsabilità dell’amministratore precedente (anch’esso imputato nel medesimo procedimento).

Si noti che i giudici di legittimità precisano che l’accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta documentale nei confronti del “prestanome”, privo di qualunque conoscenza dei fatti aziendali, non opera automaticamente, per traslazione, anche a vantaggio del suo predecessore. Costui, infatti, è stato legale rappresentante in un periodo diverso, di durata ben più lunga, e durante il quale certamente esistevano documenti e scritture contabili di cui era obbligatoria la conservazione.

Viene, in proposito, rilevato che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 74/2000 non è un reato proprio, perché può essere commesso da “chiunque”, sicché è irrilevante, ai fini della sua configurabilità, se l’imputato sia o meno amministratore dell’ente cui si riferiscono i documenti e le scritture contabili che si assumono occultate (o distrutte). Si tratta, inoltre, di un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorre il termine di prescrizione (tra le altre, Cass. n. 14461/2017 e Cass. n. 38376/2015).

Per conseguenza, l’amministratore cessato dalla carica risponde dell’occultamento della contabilità relativa al periodo della sua gestione; egli, cioè, rimane responsabile per l’effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell’eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore.