Il credito maturerà solo successivamente all’inizio dell’attività e in quel momento andrà verificata l’effettiva destinazione dell’immobile

Di Anita MAURO

Può accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (di cui all’art. 28 del DL 34/2020), senza necessità di verificare il calo del fatturato, il soggetto che, avendo aperto partita IVA nel 2020, non abbia ancora avviato l’attività; ma, in tal caso, il credito maturerà solo successivamente all’inizio dell’attività (anche oltre giugno 2020) atteso che solo in questo momento sarà possibile verificare la condizione inerente la destinazione dell’immobile locato ad una delle attività indicate dalla norma agevolativa.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 509, pubblicata ieri.

Il caso oggetto di interpello concerneva un soggetto che, dopo aver aperto partita IVA, nel 2020, e stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile che intendeva destinare alla propria attività nel campo della ristorazione (bar senza cucina), non aveva, poi, potuto avviare l’attività a causa del sopraggiungere dell’emergenza sanitaria.

In questo contesto, egli si è rivolto all’Agenzia per chiedere se, trovandosi in tali condizioni, egli possa essere ammesso ai crediti d’imposta sugli affitti, ovvero il credito d’imposta botteghe e negozi, di cui all’art. 65 del DL 18/2020 ed il credito d’imposta sui canoni di locazione di cui all’art. 28 del DL 34/2020.

Dopo aver brevemente ricordato gli elementi essenziali dei due crediti in oggetto, l’Agenzia, soffermandosi sul credito d’imposta sui canoni di locazione disciplinato dall’art. 28 del DL 34/2020 ricorda che esso riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa ed è pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione corrisposto per i mesi di marzo, aprile, maggio e (se giungerà l’autorizzazione europea richiesta dall’art. 77 del DL 104/2020) giugno 2020, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto anche della ratio della norma, non vi è ragione per escludere dall’accesso al bonus locazioni il soggetto che abbia aperto partita IVA nel 2020 e non abbia mai potuto concretamente avviare la propria attività, a condizione che sussistano tutte le altre condizioni normative.

Inoltre – rileva l’Agenzia – il contribuente istante rientra tra i soggetti che “hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019” per i quali, ai sensi del secondo periodo dell’art. 28 comma 5 del DL 34/2020, non è richiesta la condizione del calo del fatturato di almeno il 50%.

Se, quindi, il requisito del calo del fatturato nel caso di specie risulta superato, invece, maggiori criticità sussistono con riferimento alla condizione della destinazione dell’immobile locato alle attività indicate dalla norma.

Infatti, l’Agenzia rileva che, nel caso di specie, sarà possibile verificare la destinazione dell’immobile solo successivamente all’avvio dell’attività. Pertanto – conclude l’Agenzia – il credito d’imposta maturerà solo successivamente al momento in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell’attività dichiarata, atteso che solo in questo momento sarà possibile verificare la concreta destinazione dell’immobile locato.

Quindi, in presenza delle altre condizioni di legge, la fruizione del credito d’imposta (riferita, in ogni caso, ai canoni corrisposti per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020), risulta in tal caso rinviata al momento in cui si realizzerà lo svolgimento effettivo dell’attività dichiarata, momento in cui sarà dimostrabile la specifica destinazione dell’immobile e che potrebbe anche essere posteriore a giugno 2020.