Per le dilazioni richieste sino a fine anno si decade con dieci rate anche non consecutive
Il DL 129/2020, di un solo articolo, contiene due importanti novità in tema di riscossione esattoriale, connesse all’emergenza epidemiologica in atto:
– in primo luogo, vi è una norma favorevole agli agenti della riscossione (si veda l’art. 68 comma 4-bis lettera b) ultimo periodo del DL 18/2020), secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022;
– poi, c’è una norma favorevole ai contribuenti, che, in breve, fa slittare a fine gennaio 2021 i termini di pagamento delle cartelle esattoriali.
Proprio ieri l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha diramato apposite FAQ sul tema.
Si posticipa dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dei pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, che ha inizio dall’8 marzo 2020.
Considerato che, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del DL 18/2020, “i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”, il pagamento slitta al 31 gennaio 2021.
Non necessariamente, entro fine gennaio, occorre pagare tutto in quanto rimane ferma la possibilità di chiedere la dilazione in costanza dei requisiti di legge.
Sono anche sospese le rate da dilazioni dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 che scadono dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020: come per le cartelle, il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
Le dilazioni (non solo derivanti da cartelle, ma anche da avvisi di addebito e da accertamenti esecutivi) in essere all’8 marzo 2020 o accolte se riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, decadono non per effetto del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.
Lo slittamento del termine di pagamento a fine gennaio 2021, dal punto di vista normativo, sembra proprio riguardare anche gli accertamenti esecutivi, considerato che l’art. 68 del DL 18/2020 parla di somme derivanti dagli avvisi dell’art. 29 del DL 78/2010. Tuttavia, sin dalla circolare n. 5/2020 l’Agenzia delle Entrate ha in sostanza fornito una interpretazione che abroga implicitamente ciò, sostenendo che la proroga opera solo per le rate da dilazione dei ruoli, ovvero quando l’accertamento esecutivo è ormai affidato all’esattore.
Uguale discorso vale per gli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni e dagli altri enti locali, soggetti alla proroga come espressamente sancisce l’art. 68 del DL 18/2020. Lo stesso per ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.
Sono sospesi sino a fine anno anche le attività cautelari come i fermi e le ipoteche, i quali, nonostante sia stato già notificato il preavviso, non verranno iscritti.
Del pari, sino a fine anno risultano sospesi i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Nessuna sospensione, di contro, opera per le rate da saldo e stralcio degli omessi versamenti e da rottamazione dei ruoli in scadenza nel 2020, le quali continuano a dover avvenire, in unica soluzione e senza la tolleranza dei cinque giorni, entro il 10 dicembre 2020.
La sospensione di cui trattasi riguarda unicamente i versamenti, non il termine per il ricorso, che rimane di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.