La disposizione del DL Agosto non è stata modificata nell’iter di conversione confermando la proroga al 30 aprile 2021

Di Luca FORNERO

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto “Agosto”.
L’art. 98 del DL 104/2020 conferma la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”).

Di fatto, per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES “solari”, il termine di versamento è stato prorogato di 5 mesi, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.

Per i soggetti “non solari”, invece, la proroga è effettiva soltanto per i periodi d’imposta “a cavallo” che si aprono in una data compresa tra il 2 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020.
Infatti, per una società con esercizio 1° giugno 2020-31 maggio 2021, il secondo acconto, dovendo essere corrisposto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio (ex art. 17 comma 3 lett. b) del DPR 435/2001), scadrebbe già “ordinariamente” il 30 aprile 2021, mentre, per una società con esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021, la scadenza del termine “ordinario” sarebbe addirittura successiva, collocandosi al 31 maggio 2021.

Per quanto non specificato dalla norma, interessate dalla proroga sono anche le imposte sostitutive (es. cedolare secca, imposte dei regimi forfetario e di vantaggio), le addizionali (es. maggiorazione IRES per le società di comodo) delle imposte sui redditi e le imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE) per le quali si applicano i medesimi criteri di versamento dell’acconto.

Ciò posto, la possibilità di avvalersi della misura è subordinata a un duplice requisito, l’uno soggettivo e l’altro “oggettivo”, legato all’andamento dell’attività.
Riguardo al primo aspetto, destinatari del differimento sono soltanto i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Atteso il rinvio operato dall’art. 98 del DL 104/2020 all’art. 1 comma 2 del DPCM 27 giugno 2020, possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 oppure il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Il differimento interessa anche i soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:
– i soci di società di persone;
– i collaboratori di imprese familiari;
– i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
– i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
– i soci di società di capitali “trasparenti”.

Stando ai chiarimenti resi in occasione di precedenti provvedimenti di proroga aventi il medesimo ambito applicativo, dovrebbero, invece, essere esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 330/2019).

Relativamente al requisito “oggettivo”, invece, la proroga spetta soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Posto che si fa riferimento a “grandezze” tipiche della normativa IVA (quali fatturato e corrispettivi) adottate anche con riferimento ad altre agevolazioni introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria (prima fra tutte il contributo a fondo perduto), pare ragionevole ritenere che, per la relativa verifica, vadano adottati analoghi criteri.
Così, si dovrà fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi nei due citati semestri, richiamando, ove estensibili, i chiarimenti resi dalle circ. Agenzia delle Entrate nn. 15/2020, § 2, e 22/2020, § 4.