Gli eventi riportati possono assumere rilievo per individuare una specifica «ordinanza commissariale» che abbia interessato il singolo Comune

Di Pamela ALBERTI e Anita MAURO

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, compete ai soggetti esercenti attività economica, a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (art. 28 comma 5 del DL 34/2020).

A seguito della conversione del DL 34/2020, tale condizione subisce due deroghe, per:
– i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
– i “soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19” (31 gennaio 2020).
Si tratta della medesima deroga prevista anche con riferimento al contributo a fondo perduto dall’art. 25 comma 4 del DL 34/2020.

Proprio con riferimento a tale agevolazione (ma il chiarimento è riferibile anche al bonus locazioni), l’Agenzia delle Entrate nella circ. 21 luglio 2020 n. 22, § 5.2 ha chiarito che la deroga alla condizione del calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi:
– il soggetto che intende accedere al credito deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso;
– i menzionati stati di emergenza dovevano essere ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19);
– il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.

Inoltre – prosegue l’Agenzia nel citato documento – al fine di individuare i Comuni interessati dallo stato di emergenza, la lista individuata nelle istruzioni dell’istanza per il contributo a fondo perduto ha natura meramente “indicativa e non esaustiva” e non rappresenta, quindi, un elenco tassativo.

La stessa circolare richiama, come riferimento per individuare i Comuni interessati, “apposite ordinanze commissariali”, ma in concreto l’individuazione dei Comuni “calamitati” non è semplice e richiede un attento esame da parte dei contribuenti, atteso che le varie Regioni hanno adottato provvedimenti amministrativi di vario tipo per individuare, nel corso del tempo, gli ambiti comunali colpiti dagli eventi calamitosi (si veda “Bonus locazione in Comuni colpiti da eventi calamitosi senza calo del fatturato” del 1° agosto 2020).

Non esiste, quindi, un elenco “ufficiale” cui fare riferimento, ma è necessario valutare per ciascuna Regione e per ciascun singolo Comune se per quel territorio al 31 gennaio 2020 era in essere uno stato d’emergenza.

FNC e CNDCEC avevano fornito una prima analisi con riferimento al contributo a fondo perduto (si veda “Contributo a fondo perduto ad ampia portata” del 6 agosto 2020), ma tornano ora ad affrontare la tematica con specifico riferimento al credito locazioni con il documento di ricerca pubblicato ieri, 8 ottobre, in cui viene stilato un elenco dettagliato (in formato tabellare) degli eventi calamitosi per i quali, al 31 gennaio 2020, era in essere lo “stato di emergenza” e che, quindi, possono assumere rilievo ai fini di individuare una specifica “ordinanza commissariale” che abbia interessato il singolo Comune.

Tuttavia – come si legge nel documento – “gli eventi calamitosi da cui può conseguire una dichiarazione di stato d’emergenza rilevante ai sensi del citato comma 5 dell’articolo 28 sono di natura molteplice e possono riguardare singoli Comuni o gruppi di Comuni, una o più Regioni o addirittura l’intero territorio nazionale. Per cui sarà cura dei contribuenti interessati appurare se il Comune nel quale si trova il proprio domicilio fiscale o la propria sede operativa era interessato al 31 gennaio 2020 da uno stato d’emergenza”.
Inoltre, il documento riassume le condizioni e i requisiti di applicazione del credito d’imposta, evidenziando anche le conseguenze sanzionatorie dell’errata applicazione del bonus.