La facoltà è prevista nel Ddl. di conversione del DL 104/2020 approvato dal Senato e passato all’esame della Camera

Di Luisa CORSO e Stefano DE ROSA

Nella redazione del bilancio 2020 i soggetti che “non adottano i princìpi contabili internazionali” possono non imputare al Conto economico di tale esercizio la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, “mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”. Tale possibilità di deroga all’art. 2426 primo comma n. 2) c.c. è stata prevista nel testo del Ddl. di conversione del DL 104/2020 (tramite l’aggiunta di nuovi commi all’art. 60), approvato dal Senato e ora all’esame della Camera.

Il meccanismo applicativo della facoltà di deroga prevede il differimento all’esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31 dicembre 2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020; con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione.
Tale misura, peraltro, in considerazione dell’evoluzione della situazione economica conseguente all’emergenza sanitaria in corso, potrebbe essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

Le società che applicano i principi contabili nazionali che decideranno di attivare la sospensione (parziale o totale) degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare a una riserva indisponibile di utili.
Nelle circostanze in cui l’utile dell’esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l’utilizzo di riserve di utili ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi.

Dell’attivazione della deroga e delle relative motivazioni dovrà, inoltre, essere fornita apposita informativa nella Nota integrativa del bilancio 2020, insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio) e all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.
I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a Conto economico; ciò, precisa la norma, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102102-bis e 103 del TUIR. Analoga previsione opera ai fini IRAP.
La disposizione introduce quindi una deroga, in ottemperanza all’art. 109 comma 4, lett. b) del TUIR, alla regola generale per cui le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico relativo all’esercizio di competenza.

Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporterebbe lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.
Queste ultime andranno poi utilizzate nell’ultimo esercizio di ammortamento civilistico, posto che per il medesimo periodo di imposta non si avrà alcuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile.

Va fin da subito segnalato come il predetto disallineamento comporterà una complessa gestione del quadro RV, all’interno del quale andranno riconciliati i diversi valori civilistici e fiscali dei beni.
Si prenda, ad esempio, un bene di valore pari a 100, con riferimento al quale:
– in Conto economico sono iscritte quote di ammortamento sulla base di una vita utile stimata pari a 5 anni;
– dal punto di vista fiscale, l’aliquota applicabile in relazione a quanto stabilito dal DM 31 dicembre 1988 è pari al 20% (si omette, per semplicità, la riduzione alla metà dell’aliquota in relazione al primo periodo di utilizzo).
La tabella di seguito illustra l’ammortamento risultante dall’utilizzo della nuova facoltà, nell’ipotesi in cui si opti per la sospensione del 100% della quota di ammortamento 2020.

Anno 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ammortamento civilistico 20 20 20 20 20
Ammortamento fiscale 20 20 20 20 20