Proroga variegata, non operante per tutti gli atti

Di Alfio CISSELLO

Domani, 16 settembre 2020, scade il termine per la presentazione del ricorso introduttivo in relazione agli atti indicati dall’art. 149 del DL 34/2020, per i quali è stata prevista una ulteriore proroga in ragione dell’emergenza epidemiologica verificatasi.

Per effetto dell’art. 83 del DL 17 marzo 2020 n. 18, tutti i termini processuali e in merito a qualsiasi parte processuale, erano stati sospesi per un periodo di 64 giorni, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.
Relativamente al solo ricorso introduttivo, è stata disposta una ulteriore proroga dall’art. 149 del DL 34/2020 circoscritta, però, solo ad alcuni atti.

Tale norma recita, al terzo comma: “È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2”.

Beneficiano della proroga del termine per il ricorso al 16 settembre, quindi, i seguenti atti, sempre che il termine di pagamento sia scaduto tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020:
– atti definibili mediante acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, principalmente avvisi di accertamento esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP;
– avvisi di recupero dei crediti d’imposta, senza particolari limitazioni;
– avvisi di liquidazione per omesso versamento dell’imposta di registro, ipocatastali in occasione della dichiarazione di successione, dell’imposta sulle donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell’imposta sulle assicurazioni;
– avvisi di liquidazione per omessa registrazione di contratti;
– atti inerenti all’attribuzione della rendita catastale ai fini dell’imposta di registro, successioni e donazioni.

Specie in merito agli avvisi di liquidazione, può essere non immediato captare quando opera lo slittamento al 16 settembre (basti pensare alla riqualificazione degli atti, che tecnicamente non rientrano né nell’omesso versamento né nell’omessa registrazione).

Per gli accertamenti esecutivi, rammentiamo che non si può trattare dei casi in cui è stata presentata domanda di adesione, considerato che l’acquiescenza presuppone la rinuncia alla stessa (circ. Agenzia delle Entrate 20 agosto 2020 n. 25 § 3.7.3).

La menzionata circolare, al § 3.7.1, ha fornito un chiarimento molto importante: secondo le Entrate, il termine di pagamento dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, che funge da presupposto per lo slittamento del termine per il ricorso, va considerato senza computare la sospensione dei termini processuali (e, trattandosi di accertamenti esecutivi, anche di pagamento) dell’art. 83 del DL 18/2020, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.
Ciò amplia non di poco gli atti il cui ricorso slitta al 16 settembre, considerato che, essendo il termine di pagamento da accertamento esecutivo connesso al ricorso, subisce in automatico la proroga dell’art. 83 del DL 18/2020.