Al via la possibilità di utilizzare l’agevolazione in compensazione nel modello F24

Di Redazione EUTEKNE

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52 di ieri, ha istituito il codice tributo “6917” per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 settembre 2020 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta, pari al 15,6423% (si veda “Credito d’imposta sanificazione pari al 15,6423%” del 12 settembre).

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è quindi pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia (il credito d’imposta “teorico” era pari al 60% delle spese, con un credito massimo pari a 60.000 euro), moltiplicato per la percentuale del 15,6423%, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, la risoluzione n. 52 ha quindi istituito il seguente codice tributo: “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.