Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge che converte, con modifiche all’art. 44, il DL 76/2020

Di Maurizio MEOLI

Sia per le deliberazioni di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, anche in denaro, che per quelle tese all’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale ex art. 2443 c.c., la scadenza dell’agevolazione relativa ai quorum richiesti non sarà più il 30 aprile 2021, ma il 30 giugno 2021. Essa, inoltre, viene estesa anche agli aumenti di capitale nelle srl.

Sono queste le principali novità apportate all’art. 44 del DL 76/2020 dalla legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale. Tale articolo reca sia previsioni di carattere temporaneo che modifiche della disciplina “a regime”.

Quanto alle prime, è, innanzitutto, stabilito che, in deroga agli artt. 2368 comma 2 (assemblea straordinaria in prima convocazione) e 2369 commi 3 e 7 c.c. (assemblea straordinaria in seconda o successiva convocazione), sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:
– gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, non solo in natura, ma anche in denaro, ai sensi degli artt. 24392440 e 2441 c.c.;
– l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’artt. 2443 c.c.

Ciò vale anche per le srl, dove la disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 24802481 e 2481-bis c.c.
Tali previsioni intendono agevolare ed incentivare le operazioni di aumento di capitale.
Sempre fino al 30 giugno 2021, le spa quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441 comma 4 secondo periodo c.c., anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente (e non più del 10%).

Quanto alle modifiche della disciplina “a regime”, si interviene sul secondo, terzo e quarto comma dell’art. 2441 c.c. In particolare, in relazione alle modifiche apportate al secondo comma è da ricordare che esso, nel testo ante DL 76/2020, così disponeva: “L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta”.

In sede di conversione in legge del DL 76/2020, ora, dopo aver ridotto quest’ultimo termine da 15 a 14 giorni (coincidente con quello previsto dall’art. 72 della direttiva 1132/2017/Ue), si precisa che lo stesso decorre dalla pubblicazione dell’offerta nel sito internet della società con le modalità descritte, “o, in mancanza”, dall’iscrizione dell’offerta nel Registro delle imprese.

Dal momento che, in genere, per evitare contestazioni in ordine al rispetto delle ricordate modalità di pubblicazione sul sito internet, la prassi si è orientata nel senso di provvedere, in aggiunta a tale “pubblicazione” relativa all’offerta di opzione, “anche” al “deposito” presso la sede sociale, sembra derivarne che, ove la pubblicazione sul sito internet comunque vi sia, occorrerebbe riferirsi ad essa per l’individuazione del dies a quo; diversamente, si dovrebbe prendere in considerazione la data di iscrizione dell’offerta nel Registro delle imprese, in ogni caso da effettuare.

Nel terzo comma, poi, si dispone che se le azioni sono quotate in mercati regolamentati “o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato “o nel sistema multilaterale di negoziazione” dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno “due” (e non più cinque) sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti.

Nel quarto comma, infine, da un lato, si precisa che non solo nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ma anche in quelle con azioni “negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione”, lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale, e, dall’altro, si stabilisce che in apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione (salvo quanto previsto dalle leggi speciali).