Il bilancio falso incide anche sulla successiva delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale

Di Maurizio MEOLI

La Corte d’Appello di Cagliari, nella sentenza n. 359 del 24 giugno scorso, ricapitola importanti principi in materia di invalidità del bilancio.

Si evidenzia, innanzitutto, come le controversie aventi ad oggetto chiarezza, verità e precisione dei bilanci siano escluse dalla competenza arbitrale.
È obbligo della società quello di redigere annualmente il bilancio d’esercizio nel rispetto, non solo dell’art. 2423 c.c. (e, quindi, con chiarezza e rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio), ma anche dei principi contabili.

Con il principio della chiarezza si intende perseguire l’obiettivo di dare agli interessati un’adeguata e “intelligibile” informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui “fattori” positivi e negativi del reddito; mentre con i principi della verità e della correttezza si vuole far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà, tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento, che della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell’esercizio.

Quando le irregolarità del bilancio riguardano la formazione dello stesso si può parlare di annullabilità; quando, invece, i vizi attengono al contenuto, illecito per violazione del principio di chiarezza e precisione, non può che essere statuita la nullità dello stesso.

Il bilancio è nullo, innanzitutto, quando privo di chiarezza. Chiarezza che: in senso formale, attiene alle caratteristiche dello stato patrimoniale e del conto economico; in senso sostanziale, riguarda la configurazione del reddito; in senso informativo, incide sull’attitudine del bilancio a fornire elementi conoscitivi ulteriori rispetto alla struttura del reddito e del capitale, agevolando la fornitura di una completa e corretta informazione sulla situazione finanziaria della società a tutti coloro che entrino in rapporto con la stessa.

Ma la relativa delibera di approvazione è altresì nulla allorché le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio e quello del quale il bilancio dà contezza e ogni qual volta dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma di informazioni prevista dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte (cfr. Cass. n. 4120/2016).

Le censure mosse avverso un bilancio devono essere analizzate secondo il principio di rilevanza. Sicché possono ritenersi meritevoli della sanzione della nullità solo quelle irregolarità che arrecano pregiudizio alla funzione di completa e veridica informazione assolta dal bilancio, mentre nessuna conseguenza può riconnettersi alle violazioni meramente formali o prive di effettiva incidenza sulla rappresentazione offerta dal documento contabile. Per valutare la rilevanza della irregolarità denunciata occorre verificare se questa precluda la comprensibilità della informazione di bilancio in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria che è oggetto di rappresentazione. Mentre per individuare la portata e l’incidenza della violazione sulla situazione descritta dal bilancio occorre far riferimento alla realtà che questo rappresenta, al tipo di impresa, al totale del suo patrimonio, all’ammontare dei ricavi e dei costi evidenziati dal conto economico (cfr. Trib. Roma n. 8559/2014).

I giudici cagliaritani, poi, dichiarano di condividere l’orientamento secondo il quale, stante la funzione informativa del bilancio, l’interesse del socio, che lo legittima ex art. 1421 c.c. ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione, ove redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell’aspettativa, vantata dal socio, alla percezione di un dividendo, ovvero di un immediato vantaggio patrimoniale che una più corretta formazione del bilancio possa evidenziare, ma può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni che il bilancio dovrebbe offrirgli ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato da vizi, egli legittimamente aspira.

Deve pertanto riconoscersi l’interesse ad agire del socio per l’impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall’inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società, ovvero quando, per l’alterazione o incompletezza dell’esposizione dei dati, deriva o possa derivare pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione (cfr. Cass. n. 23976/2004; nonché Cass. n. 4522/2016).

Si precisa, infine, che deve considerarsi invalida la deliberazione di azzeramento e ricostituzione del capitale approvata sulla base di un bilancio falso e in assenza di una relazione sulla situazione patrimoniale della società da sottoporre all’assemblea, per violazione dei disposti degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., nonché per violazione dell’art. 2479-ter comma 3 c.c., che fa riferimento a decisioni “prese in assenza assoluta di informazioni”; circostanza che si reputava esistente nel caso di specie, dove nella convocazione dell’assemblea risultava un oggetto – il “ripianamento delle perdite superiore a un terzo” – generico e ambiguo, non in grado di fornire ai soci convocati informazioni chiare e utili a rappresentare la situazione patrimoniale della società.