Il decreto Rilancio ha introdotto un bonus pari al 50% per i costi sostenuti nel periodo che va dal 19 luglio al 31 dicembre 2020

Di Luciano DE ANGELIS

Le società benefit costituite o trasformate nel corso del 2020 godranno di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute.
È quanto prevede l’art. 38-ter del DL 34/2020, rubricato “Promozione del sistema delle società benefit” e inserito in sede di conversione nella L. 77/2020.
Il tutto, come riporta la legge, è finalizzato a sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit, di cui all’art. 1, commi 376 e ss. della L. 28 dicembre 2015 n. 208.

Si tratta della prima agevolazione fiscale concessa dalla sua nascita a questa particolare modalità di organizzare la società.
Le società benefit (circa 270 oggi in Italia quelle censite) sono imprese lucrative (da non confondersi quindi con le imprese sociali di cui alle DLgs. 112/2017) che possono assumere una delle diverse forme sociali ammesse in Italia (società di persone, di capitali o cooperative). Allo scopo di lucro esse aggiungono l’obiettivo di migliorare il contesto ambientale e sociale nel quale operano. In pratica, attraverso le società benefit, i risultati economici vengono coniugati con la necessità di soddisfare interessi diversi rispetto a quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse necessarie allo svolgimento del processo produttivo.

Perché una società ordinaria diventi “benefit” è necessario provvedere ad alcune modifiche statutarie, in primo luogo in tema di oggetto sociale, nel quale andranno individuate le finalità di beneficio comune all’esercizio dell’attività economica e nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società.

Dovranno, poi, essere definiti i criteri attraverso cui individuare uno o più soggetti responsabili del perseguimento del beneficio comune a cui affidare funzioni e compiti volti al raggiungimento delle finalità dianzi indicate e dovrà essere evidenziato che fra i doveri/poteri degli amministratori vi è quello di bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento di finalità di interesse comune e con gli interessi delle categorie indicate nell’oggetto sociale.

La società è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, relazione che dovrà essere allegata al bilancio societario e pubblicata sul sito internet della società.

È sulle spese di “costituzione” della società e su quelle di “trasformazione” (termine con cui impropriamente spesso vengono qualificati anche gli oneri relativi alle modifiche statutarie) che ora viene previsto il citato credito d’imposta. I costi di riferimento (spese notarili, tasse e oneri in fase costitutiva, consulenze professionali ecc.) dovrebbero coprire sia le società che nascono benefit sia quelle che, a seguito di trasformazione del tipo societario o attraverso una mera modifica statutaria, lo diventano.

Le spese in oggetto dovranno essere sostenute nel periodo che va dal 19 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione) al 31 dicembre 2020. Il beneficio fiscale è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro (limite di spesa nazionale), da utilizzarsi in compensazione attraverso il modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021. Viene altresì previsto che il credito d’imposta dovrà essere riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in tema di aiuti di Stato (c.d. de minimis).

L’art. 38-ter, al comma 3, prevede inoltre, a favore delle società in oggetto, anche un ulteriore fondo di dotazione (per complessivi 3 milioni) per l’anno 2020 finalizzato alla promozione di detto tipo societario.

Per i dettagli applicativi delle regole, tuttavia, bisognerà attendere un apposito decreto del MISE, di concerto con il MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (orientativamente metà ottobre). Con esso dovranno essere chiariti i limiti, le modalità e i criteri di attuazione delle norme agevolative.