Sono anche contemplate indennità onnicomprensive erogabili dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori

Di Paola RIVETTI

Il DL “Agosto”, che nel testo bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato è salito a 115 articoli ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrebbe rinnovare le indennità per alcune categorie di autonomi e dipendenti delle quali, di seguito, si fornisce un quadro complessivo sulla base dell’ultima bozza disponibile.
In relazione alle indennità erogabili dall’INPS, vengono riconosciuti bonus onnicomprensivi, nella misura di 1.000 euro, in favore di:
– lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore del DL “Agosto”;

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, in possesso di determinati requisiti, che non siano titolari di pensione e di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;

– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del DL 18/2020 (l’indennità è erogata anche ai lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro);

– lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali che sono stati titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, nonché titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate.

Ulteriori indennità sono previste per i lavoratori marittimi, in possesso di determinati requisiti, nella misura di 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, e per i collaboratori sportivi, nella misura di 600 euro per il mese di giugno.

In relazione ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, per dare completa attuazione all’art. 78 del DL 34/2020, viene direttamente regolata dal DL “Agosto” l’indennità per il mese di maggio 2020, che aumenta da 600 a 1.000 euro. Ai fini dell’attuazione della previsione, salvo quanto non diversamente disposto, trova applicazione il DM 29 maggio 2020, che ha definito i presupposti per l’accesso alla medesima indennità per il mese di aprile 2020.

Ai professionisti già beneficiari dell’indennità di aprile, l’indennità di maggio è erogata in via automatica.

Invece, per i professionisti che non hanno beneficiato dell’indennità di aprile, l’indennità per il mese di maggio è riconosciuta:
– sulla base delle medesime condizioni definite dal DM 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine per la cessazione dell’attività, che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;
– previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL “Agosto”.