Possibile chiedere a banche e uffici postali l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui bonifici per recupero edilizio e riqualificazione energetica

Di Stefano SPINA

Il regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 comma 54 e seguenti L. 23 dicembre 2014 n. 190 prevede il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto per i ricavi e compensi percepiti.
A tal fine, per evitarne l’applicazione, i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione al committente dalla quale risulti che il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva.

Nel caso in cui le ritenute siano operate, sia per l’assenza della dichiarazione che per errore del sostituto d’imposta, il contribuente in regime forfetario può alternativamente scomputarle dall’imposta sostitutiva, indicandole nel rigo RS40 del modello REDDITI, oppure richiederle a rimborso con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 602/73.
In caso di inserimento in dichiarazione le ritenute subite vanno poi indicate nel rigo RN33 colonna 4, e quindi dedotte dall’IRPEF effettivamente dovuta, oppure nel rigo LM41 ai fini dello scomputo dall’imposta sostitutiva.

Può tuttavia capitare che soprattutto i professionisti oppure gli artigiani edili subiscano un altro tipo di ritenute. Infatti l’art. 25 del DL 78/2010 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2010, una ritenuta sui pagamenti effettuati in relazione a determinati oneri che originano le detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
La percentuale, originariamente stabilita al 10%, è stata ridotta al 4% per essere portata, a partire dal 1° gennaio 2015, all’attuale 8%.

La ritenuta d’acconto si applica sui bonifici agevolati disposti per il pagamento delle spese relative:
– agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR e dell’art. 16 del DL 63/2013;
– agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ai sensi dell’art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006 e successive modificazioni;
– agli interventi rientranti nel “bonus facciate” di cui all’art. 1 commi 219-224 della L. 160/2019;
– agli interventi “trainanti” e “trainati” rientranti nel “superbonus” di cui all’art. 119 del DL 34/2020, questo in base al decreto “Requisiti” del MISE.

In base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010 n. 40 la base di calcolo su cui operare la ritenuta è il corrispettivo pattuito al netto della ritenuta calcolata con l’aliquota IVA più elevata indipendentemente da quella effettivamente applicata.
Sono escluse da tale adempimento le spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero sulla propria abitazione, il pagamento degli oneri di urbanizzazione, dei bolli e dei diritti amministrativi alle amministrazioni comunali nonché il pagamento delle tasse comunali.

Per evitare l’applicazione della ritenuta, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al previgente regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011, aveva indicato nella risoluzione n. 47 del 5 luglio 2013 la possibilità, come indicato nel provvedimento 22 dicembre 2011 n. 185820, di rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risultasse che il reddito cui le somme afferiscono era soggetto a imposta sostitutiva.
Infatti, secondo il citato documento di prassi, i contribuenti rientranti nel regime agevolato e destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici, effettuati con le specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del DL 78/2010 laddove abbiano rilasciato la dichiarazione di esenzione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti.

Tale chiarimento non risulta riproposto per il regime forfetario anche se l’art. 1 comma 67 della L. 190/2014 prevede anch’esso che i ricavi e proventi non siano assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta obbligando i contribuenti in tale regime a rilasciare un’apposita dichiarazione attestante l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ciò nonostante si ritiene che, stante l’identità di terminologia utilizzata nelle due norme ai fini del rilascio della dichiarazione al sostituto d’imposta, la previgente interpretazione sia tuttora valida anche per il regime forfetario.

Inoltre, a rafforzamento di tale tesi, la risoluzione n. 47/2013 risulta ancora citata nelle istruzioni al rigo RS40 del modello “REDDITI 2020” ai fini dello scomputo delle ritenute indebitamente operate.