Con interventi riconducibili a diverse agevolazioni, per le medesime spese il contribuente può beneficiare di una soltanto

Di Arianna ZENI

La detrazione fiscale nella misura del 110% introdotta dall’art. 119 del DL 34/2020 è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
Il c.d. “superbonus” è riconosciuto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (fino al 30 giugno 2022 per gli IACP comunque denominati), e spetta, a determinate condizioni, per particolari interventi “trainanti” eseguiti sulle parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (si veda “Sul superbonus chiarimenti dell’Agenzia che alimentano dubbi” del 10 agosto 2020).

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al superbonus, tuttavia, rimangono applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (compresi gli interventi antisismici).

In particolare, continuano ad applicarsi le detrazioni spettanti per:
– gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli “trainanti” di cui al comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020 che danno diritto al superbonus, per i quali la detrazione attualmente prevista va dal 50% all’85% delle spese sostenute, in base alla tipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali;

– l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al superbonus che rientrano tra gli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi. Anche in questo caso la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute e deve essere ripartita in 10 quote annuali;

– l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi alla detrazione di cui all’art. 16-ter del DL n. 63/2013, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui l’intervento realizzato ricada in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle suddette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente richiesti.

In ogni caso vale la regola generale secondo cui, ove si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può beneficiare di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che le spese che si riferiscono a diversi interventi siano distintamente contabilizzate e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (cfr. la guida dell’Agenzia delle Entrate di luglio 2020).

Si ipotizzi che il Sig. Tizio, persona fisica, esegua nella propria villetta (edificio unifamiliare) interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica che consentano di migliorare la classe dell’edificio da G a E.
Tizio potrà beneficiare del superbonus del 110% per l’intervento “trainante” di isolamento termico per un totale delle spese di 25.000 euro e per gli altri interventi “trainati” di risparmio energetico riguardanti la sostituzione degli infissi per 18.000 euro e l’installazione della tenda da sole (schermatura solare con le caratteristiche richieste) per 9.000 euro. La detrazione spettante sarà pari a 57.200 euro (110% di 52.000 euro) che, secondo quanto si legge nella circ. n. 24/2020 e nella guida dell’Agenzia delle Entrate di luglio 2020, deve essere ripartita in 5 quote annuali da 11.440 euro ciascuna (si veda “Superbonus sempre ripartito in cinque anni anche per gli interventi «trainati»” dell’11 agosto 2020).
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, invece, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro complessive per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 anni.