Il succedersi delle previsioni normative non è coordinato e consente diverse interpretazioni

Di Maurizio MEOLI

Sulle disposizioni eccezionali dettate in tema di assemblee di società dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito appare opportuno un intervento normativo chiaro e risolutivo delle questioni emerse negli ultimi tempi.

L’art. 106 del DL 18/2020 convertito ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:
– approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (comma 1);
– prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
– svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
– consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
– obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato” (commi 4, 5 e 6).
Ai sensi del comma 7 di tale articolo, poi, le relative disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza.

Il DL 83/2020 ha disposto il prolungamento dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e, contestualmente, la proroga a tale data dei “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1” al decreto medesimo (art. 1 comma 3). Tra queste non si ritrova l’art. 106 del DL 18/2020 convertito, ma l’art. 73 del medesimo DL, il cui comma 4 stabilisce che associazioni, fondazioni e società, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.

Tale dato normativo ha comportato due differenti interpretazioni.
Una prima ricostruzione ritiene che, fino al 15 ottobre 2020, per le assemblee sia possibile il solo ricorso alla videoconferenza, in applicazione dell’art. 73 comma 4 del DL 18/2020. In tal senso sembra esprimersi Assonime, nella “Guida pratica per le imprese alla legislazione di emergenza Covid-19” del 3 agosto 2020 (si veda, in particolare, il § 2.3).
Così ragionando, allora, fino al 15 ottobre 2020 non potrebbe essere utilizzata la normativa dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito non riprodotta nell’art. 73 del medesimo DL (come accade per le sole adunanze in videoconferenza), con la conseguenza che non vi sarebbe la possibilità di approvare il bilancio entro 180 giorni, di votare in via elettronica o per corrispondenza e di obbligare i soci a intervenire in assemblea per il tramite del rappresentante designato.

È stato anche osservato come, probabilmente, alle assemblee, contemplate in modo espresso nell’art. 73 comma 4 del DL 18/2020 convertito, potrebbero essere parificate le riunioni di altri organi collegiali, quali i consigli di amministrazione; la limitazione alla “videoconferenza”, inoltre, potrebbe non essere ritenuta preclusiva del ricorso anche alla audioconferenza.

Secondo altra ricostruzione, invece, facendo leva sul citato comma 7 dell’art. 106 del DL 18/2020, sarebbe possibile un’interpretazione estensiva tesa ad assicurare la perdurante vigenza dell’intero contenuto del medesimo articolo. In tal senso si è espresso il Consiglio nazionale del Notariato in una nota del 31 luglio 2020.

A fronte di tali dubbi interpretativi, poi, si pone una previsione normativa contenuta nel c.d. DL “Agosto”, ai sensi della quale, “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il [15 ottobre 2020] si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

Tale previsione, da un lato, propone una soluzione differente rispetto a quelle a oggi ipotizzate, dall’altro, allo stato, risulta priva di adeguato coordinamento normativo.
Quanto al primo profilo, si esclude, implicitamente, la perdurante vigenza dell’intero contenuto dell’art. 106 del DL 18/2020, ma non si applica l’art. 73 comma 4 del DL 18/2020 convertito, bensì si delimitano le disposizioni applicabili dello stesso art. 106 a quelle contemplate nei commi da 2 a 6 (con esclusione, in particolare, della possibilità di approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

Quanto al secondo profilo, invece, si lascia nell’ombra la correlazione tra essa e il certamente vigente art. 73 comma 4 del DL 18/2020 convertito.