Secondo l’Agenzia delle Entrate, anche in tal caso vale la proroga della rata successiva

Di Alfio CISSELLO

In ragione dell’art. 144 del DL 34/2020 (non interessato, almeno per ora, dalle modifiche del c.d. decreto “Agosto”), gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, se scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio possono essere effettuati, senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020.
Le somme potranno essere dilazionate in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020.
Ciò vale sia per la prima rata che per le rate successive, così come per l’eventualità in cui il contribuente ritenga di pagare in unica soluzione.

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello nn. 259 e 260 pubblicate ieri, si è soffermata sulla “sorte” delle rate, successive alla prima, scadute in momenti antecedenti, quindi il 31 dicembre 2019 (risposta n. 260) oppure il 31 gennaio 2020 (risposta n. 259), ma ovviamente lo stesso vale per la rata scaduta a fine febbraio.

In primo luogo, per effetto dell’art. 3-bis comma 2 del DLgs. 462/97, le rate da dilazione dei bonari scadono nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Relativamente alle irregolarità nei versamenti, opera l’art. 15-ter del DPR 602/73, secondo cui, per le rate successive alla prima, da un lato, non si decade dalla dilazione se il versamento viene eseguito entro il termine di pagamento della rata successiva, dall’altro, la violazione è sanabile tramite ravvedimento operoso.

Nel caso esposto, la rata ad esempio scadente il 31 gennaio 2020 per evitare la decadenza dalla dilazione avrebbe dovuto essere pagata entro il 30 aprile 2020.
Tuttavia, come rileva la risposta a interpello, il termine del 30 aprile 2020 slitta al 16 settembre 2020 e, “per trascinamento”, anche la scadenza del 31 gennaio slitta al 16 settembre.

Non si tratta però di una rata prorogata ma, come detto, di una sorta di “trascinamento” del termine, pertanto essa andrà pagata in unica soluzione e ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso.
Ravvedimento che, nonostante le risposte tacciano sul punto, dovrebbe a questo punto avvenire applicando la sanzione del 30% ridotta a un ottavo.
Essendo un tardivo versamento superiore ai 90 giorni, la sanzione non è più del 15% ma del 30% e, in punto ravvedimento, opera la lett. b) dell’art. 13 del DLgs. 472/97.
La tesi esposta, a ben vedere, dovrebbe a questo punto valere altresì per le rate da accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale, posto che anche in dette ipotesi trova applicazione la speciale disciplina dell’art. 15-ter del DPR 602/73.

Del resto, la stessa Agenzia delle Entrate specifica che l’interpretazione esposta “è peraltro in linea con la ratio di entrambe le norme sopra richiamate, volte da una parte a sopperire alla crisi economica generata dal blocco delle attività a causa dell’emergenza epidemiologica, e dall’altra ad evitare che una temporanea difficoltà a rispettare il piano di rateizzazione delle somme dovute per definire una avviso bonario possa compromettere la definizione medesima”.

Il diritto di dilazionare i pagamenti rinviati al 16 settembre in 4 rate concerne solo quelli prorogati, quindi aventi una scadenza originaria compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio.
Le rate che possono essere pagate entro il 16 settembre 2020 ovviamente non beneficiano dell’art. 15-ter menzionato, in quanto la rata posticipata al 16 settembre, per effetto della disposizione di legge eccezionale, finisce con lo scadere dopo la rata antecedente.