Dalle indicazioni dell’Agenzia sembrerebbe che anche per gli altri interventi di riqualificazione energetica la detrazione del 110% vada ripartita in 5 anni

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Se contestualmente agli interventi “trainanti” che consentono di beneficiare del c.d. “superbonus” del 110% (per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) sono eseguiti altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, anche a questi ultimi si rende applicabile l’aliquota di detrazione del 110%, fermo restando il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Il comma 2 dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce infatti che “l’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1”.

In altre parole per far scattare la detrazione al 110% è necessario che sia realizzato almeno uno dei tre interventi individuati dall’art. 119 del DL 34/2020:
– isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (il cosiddetto cappotto termico);
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sia per i condomìni che per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari.
Eseguendo anche uno soltanto di questi interventi (e al ricorrere delle condizioni di miglioramento energetico richieste dalla norma) potranno beneficiare del 110% tutti gli altri lavori che permettono di fruire del c.d. “ecobonus” che sono definiti perlopiù dai commi 344-349 dell’art. 1 della L. 296/2006.

Nel caso in cui sia stato eseguito uno degli interventi “trainanti”, come detto, la detrazione con aliquota del 110% spetta anche per gli altri interventi di risparmio energetico previsti dall’art. 14 del DL 63/2013 “nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente”.
A seconda della tipologia di intervento di riqualificazione energetica eseguito sugli edifici è stabilito un importo massimo di detrazione.

Così, ad esempio, il limite di detrazione sarà pari a 60.000 euro per gli interventi di sostituzione degli infissi, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o per l’acquisto e la posa di schermature solari (tende da sole), mentre per gli interventi di riqualificazione globale ex comma 344 dell’art. 1 della L. 296/2006 il limite massimo di detrazione è pari a 100.000 euro, mentre in caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria il limite di spesa è di 30.000 euro (art. 4 comma 4 del DL 201/2011).

Mentre per gli interventi “trainanti” il comma 1 dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce espressamente che il “superbonus” del 110% può essere fruito in 5 quote annuali di pari importo, per gli “altri” interventi di riqualificazione energetica (c.d. “trainati”) l’interpretazione letterale della norma sembrerebbe lasciare vigente l’obbligo di ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo. Il comma 2 in esame, infatti, stabilisce che soltanto “l’aliquota prevista al comma 1, alinea” si debba estendere a tutti gli altri interventi di efficienza energetica. L’espressa applicazione della sola aliquota del 110% a detti interventi farebbe pensare che rimangano invariate le altre disposizioni previste per l’ecobonus fra cui l’obbligo di ripartizione in 10 anni.

La tesi interpretativa fatta propria dall’Agenzia delle Entrate è però diversa e sicuramente più conveniente per i contribuenti, poiché postula un orizzonte temporale quinquennale anche per la fruizione delle detrazioni derivanti da interventi “trainati”.
Negli esempi n. 1 e 2 rappresentati nella guida dell’Agenzia delle Entrate di luglio 2020, tuttavia, sembrerebbe che il superbonus del 110% debba sempre essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo, a prescindere dal fatto che riguardi gli interventi “trainanti” o “trainati”.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, il contribuente che nella propria villetta unifamiliare provvede al rifacimento del cappotto termico per 25.000 euro, sostituisce la caldaia e gli infissi per 10.000 euro, potrà beneficiare della detrazione di 38.500 euro (110% di 35.000 euro) che devono essere ripartiti in 5 quote annuali da 7.700 euro.
Nello stesso senso si pone la circ. Agenzia Entrate 8.8.2020 n. 24 (§ 4), laddove afferma in modo perentorio che “la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per interventi «trainanti» e «trainati», dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021”.