Avverso i provvedimenti di rigetto è possibile un riesame amministrativo della domanda

Di Paola RIVETTI

Con il messaggio n. 3088, pubblicato ieri, l’INPS ha definito la gestione delle domande per le indennità previste dal DL “Rilancio”, relative ai mesi di aprile e maggio 2020, che hanno ricevuto un esito negativo.
Analogamente a quanto verificatosi già con il messaggio n. 2263/2020, relativo al riesame delle domande per l’indennità di marzo, l’Istituto coglie l’occasione per implementare ulteriormente i chiarimenti forniti con precedenti documenti (per le indennità di aprile e maggio, si tratta delle circolari nn. 66/202067/2020 e 80/2020).

In relazione all’indennità di maggio 2020, pari a 1.000 euro, per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (art. 84 comma 2 del DL 34/2020), viene ribadito che la condizione della riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è oggetto di autodichiarazione in sede di domanda e sarà verificato con controllo successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Particolarmente rilevante è l’ulteriore passaggio in cui l’INPS precisa che, su conforme parere del Ministero del Lavoro, sono ammessi a tale indennità anche i liberi professionisti che abbiano iniziato l’attività successivamente al secondo bimestre 2019 o nei primi mesi del 2020 (entro il 23 febbraio); “in tal caso la dichiarazione di riduzione di reddito sopra specificata si intende resa rispetto ad un reddito generico, non necessariamente derivante dall’attività professionale in questione”.

Contrariamente a quanto poteva desumersi dalla formulazione della norma e dalla precedente circ. n. 80/2020, l’INPS estende la fruibilità dell’indennità per maggio anche a questa categoria di autonomi che non avrebbe la possibilità di dimostrare un calo del reddito derivante dall’attività professionale. Tuttavia, da quanto sembrerebbe evincersi dal passaggio del messaggio (testualmente riportato), il predetto calo di reddito andrebbe comunque verificato considerando fonti reddituali diverse da quella di lavoro autonomo professionale.

A tale proposito si segnala che, stando all’ultima bozza disponibile, il DL “Agosto” dovrebbe disporre la decadenza dalla possibilità di presentazione delle domande per le indennità previste dall’art. 84 del DL “Rilancio” decorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto, i soggetti che non vi avessero ancora provveduto devono affrettarsi a richiedere il bonus.

Un ulteriore passaggio del messaggio che merita di essere segnalato riguarda l’indennità ai lavoratori stagionali, anche in regime di somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti termali (art. 84 comma 6 del DL 34/2020). Per tale categoria la fruizione dell’indennità è condizionata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Viene precisato che rientrano tra i beneficiari anche i soggetti che, nel periodo indicato, abbiano subito ulteriori e successive cessazioni involontarie di rapporti lavorativi senza la qualifica di stagionali e non necessariamente con datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. In sostanza, l’accesso all’indennità è valutato indipendentemente dalla circostanza che si tratti dell’ultimo rapporto di lavoro o che, viceversa, sia stato instaurato altro rapporto di lavoro successivamente al periodo indicato.

Quanto alle domande respinte, il messaggio riepiloga i codici di reiezione comunicati al richiedente e indica la documentazione utile da produrre in sede di riesame amministrativo della domanda, richiedibile entro 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio (prossimo 30 agosto), ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva. Trascorso tale termine senza che l’interessato abbia prodotto documentazione utile, la domanda si intende definitivamente respinta.