Il MISE ha pubblicato il secondo decreto che dà attuazione alla detrazione del 110% per interventi di efficienza energetica

Di Arianna ZENI

Dopo il decreto “Asseverazioni”, con il decreto “Requisiti” il Ministero dello Sviluppo economico definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che beneficiano delle detrazioni fiscali ai sensi dell’art. 14 comma 3-ter del DL 63/2013.
Il decreto definisce altresì i requisiti per i lavori che fruiscono del c.d. “bonus facciate” e per quegli interventi che consentono di ottenere il superbonus nella misura del 110% come previsto dall’art. 119 del DL 34/2020 convertito e stabilisce i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento (si veda “In arrivo le regole di asseverazione per il superbonus” del 20 luglio 2020).
Superbonus che, lo si ricorda, consiste in una detrazione del 110% per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Dopo aver dettagliatamente elencato gli interventi che possono ottenere l’ecobonus (anche nella versione superbonus), il decreto precisa entro quali limiti massimi di detrazione o di spesa si devono applicare le relative aliquote e in quante quote annuali le detrazioni devono essere ripartite.

Rimane fermo che l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibili è calcolato sulla base di massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento, tenendo sempre presente che, nel caso in cui gli interventi agevolati siano una mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione si deve tenere conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Per beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica i contribuenti devono:
– depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente (la relazione tecnica è obbligatoria per beneficiare del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020);

– ai fini del 110% e dell’opzione per la cessione/sconto della detrazione acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti (si veda “Firmato il decreto «Asseverazioni» per il superbonus” del 6 agosto 2020);

– in relazione a determinati interventi, acquisire l’attestato di prestazione energetica (APE);

– acquisire, se previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;

– effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato (se la spesa è sostenuta da una persona fisica e salvo si opti per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo) dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico;

– conservare le fatture e le ricevute dei bonifici;

– trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori (comprensiva dell’asseverazione dei tecnici ove gli interventi lo richiedano).