Il provvedimento pubblicato ieri disciplina l’accesso documentale, l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato

Di Alice BOANO

L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 280693 di ieri, ha fornito i criteri e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso in relazione a dati e documenti formati o detenuti presso i propri uffici.
Il provvedimento esamina il diritto di accesso nelle sue tre declinazioni principali – accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato – ricalcando la disciplina generale contenuta nelle normative di riferimento.

Si tratta, per quanto concerne l’accesso documentale, degli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e del DPR 184/2006.
Le modalità di presentazione della richiesta variano a seconda dell’esistenza o meno di controinteressati, ossia di soggetti, individuati o individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso documentale vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza: laddove manchino, la domanda può essere presentata anche verbalmente, è esaminata immediatamente e senza formalità (c.d. accesso informale); in caso contrario è necessario utilizzare l’apposito modello reperibile presso gli uffici o sul sito internet dell’Agenzia e notiziare i controinteressati, ai quali sono lasciati 10 giorni per presentare l’eventuale opposizione (c.d. accesso formale).

Il documento di prassi fornisce, per ogni tipologia di documento che può essere sottratta all’accesso ex artt. 24 comma 1 della L. 241/90 e 8 del DPR 352/92, un’elencazione esemplificativa. Si segnalano:
– i “pareri legali” che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso e le segnalazioni di operazioni sospette ai fini della legge sull’antiriciclaggio (art. 24 comma 1 lett. a) della L. 241/90);
– gli atti preparatori ed endoprocedimentali del procedimento tributario da cui scaturiscono attività di liquidazione, controllo e gestione dei tributi e atti e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l’accertamento dei tributi e l’irrogazione delle sanzioni tributarie sino alla conclusione dei procedimenti tributari (art. 24 comma 1 lett. b) della L. 241/90);
– i documenti di prassi interna che contengono criteri di analisi del rischio e individuazione di schemi di controllo nonché le relative metodologie di controllo e gli elenchi di soggetti selezionati all’interno di banche dati disponibili, utilizzati ai fini dell’azione accertatrice degli uffici nonché atti di natura strumentale concernenti la predisposizione di programmi e l’elaborazione di criteri selettivi per l’individuazione di categorie economiche sottoposte a controlli (art. 24 comma 1 lett. c) della L. 241/90);
– le comunicazioni di notizie di reato su ipotesi di frodi in materia tributaria (art. 8 comma 5 lett. c) del DPR 352/92);
– la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa (art. 8 comma 5 lett. d) del DPR 352/92).

A tutela del segreto d’ufficio, sono inoltre sottratti, salvo l’art. 24 comma 7 della L. 241/90, i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e inerenti corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Agenzia e siano in questi ultimi richiamati.

È bene tenere a mente che il divieto imposto dalla disciplina generale subisce una mitigazione da parte della giurisprudenza amministrativa, che restringe il divieto ai casi di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue l’adozione del provvedimento di accertamento (ex multis, Cons. Stato 13 novembre 2014 n. 5588 e 29 gennaio 2014 n. 461).
In caso di diniego all’accesso, espresso o tacito e contro i provvedimenti di limitazione e differimento è possibile presentare ricorso al TAR (art. 116 c.p.a.) ovvero alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 25 comma 4 della L. 241/90 e art. 12 del DPR 184/2006).

Le richieste di accesso civico semplice ex art. 5 comma 1 del DLgs. 33/2013, che consente a chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Agenzia delle Entrate abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo, verranno trattate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Agenzia delle Entrate: in caso di accoglimento egli cura che entro 30 giorni la struttura competente provveda alla pubblicazione su internet dei documenti richiesti; in caso di diniego è possibile presentare ricorso al TAR (art. 116 c.p.a.).

L’accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 del DLgs 33/2013 consente, infine, a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Agenzia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nei limiti dell’art. 5-bis del DLgs. 33/2013 e del DM 603/96. La richiesta può essere presentata da chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza nel territorio dello Stato, a prescindere dalla sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale richiesto ai fini dell’accesso documentale.