Visto e asseverazione necessari per interventi di riqualificazione energetica e antisismici al 110%

Di Arianna ZENI

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire del superbonus del 110%, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Dall’interpretazione letterale della norma contenuta nel comma 11 dell’art. 119 in esame il visto di conformità dovrebbe essere necessario soltanto per poter optare per la cessione/sconto sul corrispettivo, mentre non dovrebbe essere richiesto per fruire soltanto del superbonus del 110% (in tal senso la Guida dell’Agenzia delle Entrate luglio 2020).

Ai fini della detrazione del 110% e per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, invece:
– per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del DL 34/2020, i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi emanati ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA;
– per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020, l’efficacia degli stessi deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al DM 28 febbraio 2017 n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (art. 119 comma 13 del DL 34/2020).

Il nuovo comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, inserito in sede di conversione, inoltre, stabilisce che l’asseverazione di cui sopra è:
– rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121;
– rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Sia ai fini del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica che per quelli antisismici, come detto, i professionisti incaricati devono attestare “la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.

A tali fini si deve fare riferimento ai prezzari individuati dall’apposito DM del MISE previsto dall’art. 119 comma 13 lett. a) del DL 34/2020 (si veda “In arrivo le regole di asseverazione per il superbonus” del 20 luglio 2020).
Fintanto che il decreto non è emanato, la congruità delle spese è determinata con riferimento:
– ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
– ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Ai sensi del comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato (si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 81 n. 689), i soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni, inoltre:
– incorrono in una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
– devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500.000 euro.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il rilascio del visto di conformità sono comunque detraibili nella misura del 110% ove riguardino gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020.