Interventi di efficienza energetica a detrazione «ridotta» anche quando riguardano parti comuni o tutte le unità di cui si compone l’edificio

Di Enrico ZANETTI

Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica, l’art. 119 comma 16 del DL 34/2020 ha soppresso il secondo, terzo e quarto periodo del comma 1 dell’art. 14 del DL 63/2013 e ne ha però trasferito il contenuto nel nuovo comma 2.1 contestualmente inserito nel medesimo art. 14.
Si tratta di norme che individuano alcuni degli interventi di riqualificazione energetica con riguardo ai quali la detrazione IRPEF/IRES sulle relative spese compete nella misura ridotta al 50%, anziché nella misura ordinaria del 65%.

In particolare, le norme prevedono che la detrazione del 65% sia ridotta al 50% per le spese (sostenute a partire dal 1° gennaio 2018) relative agli interventi di:
– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
– acquisto e posa in opera di schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.

Con riguardo agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, le norme in commento prevedono altresì che:
– se l’impianto dotato di caldaie a condensazione, che va a sostituire il precedente impianto di climatizzazione invernale, ha un’efficienza energetica inferiore alla predetta classe A, non spetta alcuna detrazione;
– se la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale avviene con impianti dotati di caldaie a condensazione che rispettano il requisito di classe A di efficienza energetica e però anche con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, la detrazione “torna” spettante nella misura piena del 65% (e così pure se la sostituzione avviene con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro).

Fino al “trasloco” di queste norme dal comma 1 al nuovo comma 2.1 dell’art. 14 del DL 63/2013, disposto dal comma 16 dell’art. 119 del DL 34/2020, la lettura combinata del comma 1 e del comma 2 lett. a) dell’art. 14 sembravano affermare in modo chiaro che, quando gli interventi agevolati di riqualificazione energetica erano effettuati su parti comuni di edifici condominiali o interessavano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione IRPEF/IRES doveva applicarsi sempre con la percentuale del 65%, prescindendo quindi dal distinguo tra interventi agevolati al 65% e interventi agevolati al 50% che caratterizzava la disciplina in esame quando gli interventi non sono effettuati su parti comuni di edifici condominiali o interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Il punto, in realtà, non era mai stato affrontato in modo espresso dall’Agenzia delle Entrate; anzi, anno dopo anno, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi sembravano dare invece per scontato che il dualismo “65%-50%” si applicasse tal quale anche quando gli interventi agevolati sono effettuati su parti comuni di edifici condominiali o interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Con la modifica all’art. 14 apportata dal comma 16 dell’art. 119 del DL 34/2020, “al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica”, l’antinomia tra dato letterale delle norme e implicita interpretazione dell’Agenzia delle Entrate viene risolta a favore di quest’ultima.
Poiché infatti l’incipit del nuovo comma 2.1 dell’art. 14 del DL 63/2013 recita “la detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per […]”, è a questo punto pacifico anche nel dato letterale delle norme che la riduzione della misura della detrazione dal 65% al 50%, quando si applica, si applica identicamente nel caso in cui gli interventi “a detrazione ridotta” riguardino singole unità immobiliari (comma 1) oppure riguardino parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio (comma 2 lett. a).