La dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza dell’attività di accertamento

Di Mirco GAZZERA

Il soggetto passivo che intende rettificare l’originaria richiesta di rimborso del credito annuale IVA può presentare una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72, sempre che il rimborso non sia stato ancora eseguito. Si tratta del principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 231 pubblicata ieri, 30 luglio 2020.

Come precisato dalla prassi amministrativa (circ. Agenzia delle Entrate nn. 35/201525/2012 e 17/2011), il soggetto passivo deve presentare una dichiarazione integrativa, se vuole modificare la scelta effettuata in ordine alla destinazione del credito IVA, al fine di:
– ridurre l’importo del quale è stato chiesto originariamente il rimborso;
– oppure, incrementare l’ammontare chiesto a rimborso diminuendo proporzionalmente quello da utilizzare in compensazione o da riportare nell’anno successivo.
Secondo la prassi citata, l’invio della dichiarazione integrativa poteva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo. All’epoca, infatti, era questo il termine per presentare la dichiarazione IVA integrativa “a favore” del soggetto passivo (artt. 2 comma 8-bis e 8 comma 6 del DPR 322/98, nella versione applicabile ratione temporis).

A seguito delle novità introdotte dall’art. 5 del DL 193/2016, tuttavia, la dichiarazione IVA integrativa “a favore” può essere presentata non oltre i termini di decadenza per l’accertamento stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72, ossia:
– entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi;
– non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016.

Inoltre, sono state previste modalità differenti di utilizzo dell’eventuale credito emergente dalla dichiarazione integrativa, a seconda dei termini di presentazione della stessa. In particolare, ai sensi dell’art. 8 comma 6-quater del DPR 322/98, se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine prescritto per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, l’eventuale credito:
– può essere chiesto a rimborso, ove ricorrano i relativi requisiti per l’anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa;
– oppure, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Seppure l’art. 8 del DPR 322/98 non disponga nulla in merito alla possibilità di variare la scelta relativa all’utilizzo del credito IVA, nella risposta a interpello in esame è stato precisato che tale facoltà è ammessa, analogamente a quanto chiarito nei predetti documenti di prassi anteriori alle modifiche normative apportate dal DL 193/2016. Di conseguenza, i rinvii operati dagli stessi alla disciplina della dichiarazione integrativa “a favore” devono intendersi riferiti alle disposizioni attualmente vigenti previste dall’art. 8 commi 6-bis e ss. del DPR 322/98. Trova conferma, dunque, quanto era già stato sostenuto su Eutekne.info (si veda “Ultimi giorni per evitare l’omessa dichiarazione IVA” del 26 luglio 2019).

Nel caso esaminato, pertanto, la modifica della scelta sull’utilizzo del credito (da rimborso a detrazione/compensazione) manifestata originariamente nella dichiarazione IVA per il 2016 può avvenire, a condizione che:
– il rimborso non sia stato ancora eseguito;
– sia presentata una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72;
– sia indicato il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa (tale credito sarà esposto nell’apposito quadro VN e, di conseguenza, confluirà nel quadro VL concorrendo alla liquidazione dell’imposta annuale).