Agevolati anche fuori dalla detrazione potenziata gli interventi di efficienza energetica in contesti di “ristrutturazione ricostruttiva”

Di Enrico ZANETTI

In sede di conversione del DL 34/2020 nella L. 77/2020, è stato aggiunto alla fine del comma 3 dell’art. 119 un periodo volto a statuire che “nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1 lettera d)” del DPR 380/2001.

Tale inciso normativo potrebbe indurre nel dubbio che, in sua assenza, gli interventi di efficienza energetica “trainanti” di cui al comma 1 dell’art. 119 e “trainati” di cui al comma 2 dell’art. 119, aventi i requisiti minimi di cui al medesimo comma 3 dell’art. 119, se realizzati in un contesto di “ristrutturazione ricostruttiva”, ossia di demolizione e ricostruzione rientrante nel novero degli interventi di “ristrutturazione edilizia”, invece che di “nuova costruzione”, sarebbero da considerarsi esclusi dal superbonus al 110%.
In realtà non è così e, da questo punto di vista, l’inciso normativo in questione appare al più una esplicitazione di una prassi già considerata pacifica.

Oltre alla dottrina, anche la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che la detrazione IRPEF/IRES spettante a fronte di spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compete anche quando detti interventi si inseriscono in un contesto di demolizione e ricostruzione avente caratteristiche tali da ricondurla nel novero degli interventi di “ristrutturazione edilizia”, di cui alla lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, e non di “nuova costruzione”, di cui alla successiva lett. e).

In particolare, tale principio è stato affermato dall’Amministrazione finanziaria in occasione della risposta a interpello 27 giugno 2019 n. 210, con riguardo a uno specifico caso in cui gli interventi di efficienza energetica vengano effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione con volumetria non uguale, bensì inferiore a quella dell’edificio demolito.
In tale occasione, l’Agenzia delle Entrate aveva motivato le proprie conclusioni in forza del rinvio operato dal comma 348 dell’art. 1 della L. 296/2006 alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (attualmente recata dall’art. 16-bis del TUIR) e al relativo decreto di attuazione (decreto interministeriale 18 febbraio 98 n. 41).

È ovviamente auspicabile che l’Agenzia delle Entrate confermi il proprio orientamento e la conseguente natura esplicativa, più che innovativa, dell’inciso inserito alla fine del comma 3 dell’art. 119 del DL 34/2020, in sede di conversione nella L. 77/2020 (cfr. anche la circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2020 n. 19).

Diversamente, infatti, si finirebbe con l’argomentare a contrariis che, nell’istante in cui il legislatore ha ritenuto di prevedere, nell’ambito dell’art. 119 del DL 34/2020, l’applicabilità della disciplina del superbonus al 110% anche per gli interventi di efficienza energetica effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione che non costituisce “nuova costruzione”, bensì “ristrutturazione” ai sensi della lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, ne consegue che, al di fuori dei casi in cui risulta applicabile la disciplina del superbonus al 110%, le detrazioni IRPEF/IRES nelle misure ordinarie non competono sugli interventi di efficienza energetica effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione che non costituisce “nuova costruzione”, bensì “ristrutturazione” ai sensi della lett. d) dell’art. 3 comma 1 del DPR 380/2001, come modificata, con decorrenza 17 luglio 2020, dall’art. 10 del DL 76/2020 (c.d. decreto “Semplificazioni”).

È evidente come un simile esito interpretativo risulterebbe a dir poco paradossale rispetto alla probabile finalità sottostante all’inserimento dell’inciso normativo in questione, in sede di conversione del DL 34/2020 nella L. 77/2020.