Secondo la Cassazione concorre nel reato fiscale chi fa da intermediario per la creazione di crediti inesistenti

Di Maria Francesca ARTUSI

Qualunque soggetto può concorrere nel reato di indebita compensazione, così come previsto dall’art. 10-quater del DLgs. 74/2000, attraverso una condotta prodromica e “atipica” che favorisca quella tipica di chi utilizza in compensazione crediti inesistenti.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23026 depositata ieri, ha così confermato il sequestro preventivo in un caso in cui era indagato colui che aveva assunto il ruolo di intermediario e procacciatore nell’ambito di un’operazione illecita finalizzata a consentire ad una srl di effettuare compensazioni indebite per una somma pari a 349.000 euro. Il falso credito di imposta era riferito a investimenti in aree svantaggiate e, in particolare, al tributo con codice 6742; credito che era stato inserito nei modelli di pagamento F24. All’indagato veniva specificamente contestato di aver fatto da intermediario tra il fornitore dei crediti di imposta inesistenti e l’amministratore della società beneficiaria.

La particolarità della pronuncia attiene proprio alla condotta di intermediazione posta in essere che veniva individuata principalmente nell’inoltro di una mail con allegato l’estratto del ruolo stampato da Equitalia, riguardante le cartelle esattoriali non pagate o pagate solo parzialmente relative alla società che aveva, poi, proceduto alla compensazione.
Si tratta cioè di una condotta prodromica e anticipata rispetto a quella “tipica” della redazione, trasmissione o presentazione del modello F24.
Il tribunale aveva individuato la compartecipazione criminosa del terzo quale intermediario, mentre la difesa contestava l’esistenza di qualunque collegamento penalmente rilevante tra l’inoltro della predetta mail e il reato consumato.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, la sentenza ricorda che la punibilità del concorso eventuale di persone nel reato nasce nel rispetto del principio di legalità, sancito dall’art. 1 c.p. e dall’art. 25 comma 2 Cost., dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali che tipizzano reati monosoggettivi, e l’art. 110 c.p., quale principio generale applicabile a qualsiasi tipo di reato. Nel vigente ordinamento, il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutte le condotte poste in essere dai concorrenti: proprio in virtù di detta unitarietà strutturale, l’evento del reato concorsuale deve essere considerato come effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che hanno posto in essere atti privi dei requisiti di tipicità.

Il citato art. 110 c.p. ha, dunque, una funzione estensiva dell’ordinamento penale, portato a coprire fatti altrimenti non punibili, ove ciascun concorrente abbia posto in essere non l’intera condotta tipica, ma soltanto una frazione “atipica” di essa. Possono, pertanto, assumere rilevanza penale tutte le condotte, anche se atipiche (ovvero singolarmente non integranti quella tipizzata dalla norma penale incriminatrice), poste in essere da soggetti diversi, che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, e abbiano contribuito causalmente alla produzione dell’evento lesivo da essa menzionato.

Alla luce delle considerazioni esposte, per la Cassazione può assumere rilevanza anche una condotta come quella posta in essere dal predetto intermediario, sebbene apparentemente “lontana” (nel tempo: in quanto avvenuta sei giorni prima) dal momento consumativo del reato. Essa, cioè, può rilevare in quanto condotta “atipica” ma che, valutata complessivamente, appare conforme alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, in quanto la stessa ha contribuito causalmente alla produzione dell’evento lesivo, individuato nel risparmio di imposta derivante dall’indebita compensazione di crediti della cui inesistenza non vi è contestazione.

Si noti, tuttavia, che nella pronuncia in commento i giudici di legittimità si confrontano con la prova del solo fumus del reato, cioè elementi indiziari finalizzati al sequestro preventivo. Più pregnante apparato probatorio dovrebbe, invece, riguardare l’effettivo riconoscimento del concorso ai fini di una condanna del terzo per il reato fiscale.
Va ricordato in proposito che il delitto di indebita compensazione, così come disciplinato dall’art. 10-quater del DLgs. 74/2000, è un reato istantaneo di natura commissiva che si concretizza con l’indicazione nel modello F24 di crediti insussistenti o non spettanti che vengono portati in compensazione con i debiti indicati nello stesso e si consuma con l’invio o la presentazione del F24 medesimo.