Conclusione confermata da Assosoftware in un comunicato stampa di ieri

Di Emanuele GRECO

Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020 spetta, tra l’altro, alla condizione che i soggetti titolari di partita IVA abbiano ridotto il proprio fatturato (o i corrispettivi) di aprile 2020 di oltre un terzo rispetto al mese di aprile 2019.
Nella nozione di fatturato, come esplicitato dalla stessa disposizione richiamata (art. 25 del DL 34/2020), rientrano tutte le operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

La circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020 ha chiarito che sono da considerare le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese.
Oltre alle operazioni soggette a IVA sono, naturalmente, incluse anche le cessioni e prestazioni non imponibili e/o esenti. Inoltre, richiamando i chiarimenti forniti con la precedente circolare n. 9/2020, l’Agenzia ha implicitamente ricompreso nella nozione di fatturato le operazioni non rilevanti ai fini IVA.

In definitiva, ai fini della valutazione dell’accesso al contributo, non è rilevante tanto il volume d’affari (determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72) quanto l’effettuazione di una cessione di beni o prestazione di servizi, ancorché non rilevante in campo IVA.

È da rammentare che, pur rappresentando operazioni fuori campo IVA, sono soggette agli obblighi di fatturazione le cessioni e prestazioni carenti del requisito di territorialità (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72) laddove:
– le cessioni o prestazioni siano effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea e rechino l’annotazione “inversione contabile”;
– le cessioni o prestazioni si considerino effettuate fuori dell’Unione europea e rechino l’annotazione “operazione non soggetta”.
Lo dispone l’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72.

Coloro che, pur effettuando operazioni rilevanti ai fini IVA, non sono soggetti agli obblighi di fatturazione né alla certificazione dei corrispettivi, utilizzeranno come criterio l’ammontare dei ricavi come determinati in ambito reddituale (si veda “Nel fatturato per il contributo a fondo perduto anche le operazioni senza IVA” del 18 giugno 2020). È il caso, tra gli altri, dei soggetti in regime di esonero da adempimenti IVA ex art. 36-bis del DPR 633/72.

Tale conclusione trova conferma nell’opinione di Assosoftware che, in un comunicato stampa di ieri, si è espressa favorevolmente all’inclusione degli importi fuori campo IVA nel calcolo del fatturato per la determinazione del contributo a fondo perduto.

Il convincimento di Assosoftware si fonda, tra l’altro, sulla condivisibile affermazione che è più agevole includere tutti gli importi (comprendendo quelli esenti, non soggetti o fuori campo), piuttosto che escluderne alcuni. Ciò che è essenziale è, evidentemente, mantenere una coerenza tra gli importi relativi ad aprile 2019 e quelli relativi ad aprile 2020.
Chiarimenti che dovessero intervenire adesso, d’altro canto, metterebbero in difficoltà i contribuenti che hanno già provveduto a trasmettere l’istanza all’Agenzia delle Entrate, esponendoli anche a possibili rischi sanzionatori (si veda “Sanzioni pesanti per il contributo a fondo perduto” del 20 giugno 2020).

Da valutare gli importi esclusi ex art. 15 del DPR 633/72

Resta particolarmente delicata la valutazione degli importi esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72, giacché si tratta di operazioni che non riflettono lo svolgimento di un’attività economica del contribuente.
Si pensi alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (art. 15 n. 3 del DPR 633/72), nonché alla stessa rivalsa dell’IVA (art. 15 n. 5 del DPR 633/72) che, difatti, non viene computata nel contributo a fondo perduto salvo nei casi di ventilazione dei corrispettivi o nel regime del margine (circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020).

Tuttavia, anche in questo caso, pare condivisibile l’impostazione di Assosoftware che, per esigenze di semplificazione, ritiene debbano essere incluse tutti gli importi fatturati, inclusi quelli fuori campo (sempreché sia mantenuta una coerenza tra i dati di aprile 2019 e quelli di aprile 2020).
Nella tabella di seguito si riportano le operazioni rilevanti ai fini del calcolo per l’accesso al contributo.

Operazione Rilevanza per calcolo accesso al contributo Riferimento
Con obbligo di fatturazione SÌ (Fattura emessa) Circolare n. 15/2020
Rilevante IVA con obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 22 del DPR 633/72 e art. 74-ter del DPR 633/72) SÌ (Ammontare dei corrispettivi) Circolare n. 15/2020 e istruzioni al modello
Rilevante IVA senza obbligo di fatturazione/corrispettivi (art. 2 del DPR 696/96 e art. 36-bis del DPR 633/72) SÌ (Ricavo o compenso) Circolari nn. 9/2020 e 15/2020
Non soggette a IVA (art. 74 del DPR 633/72) SÌ (Ricavo o compenso) Istruzioni al modello e circolare n. 9/2020
Fuori campo IVA (artt. 2 e 3 del DPR 633/72) SÌ (Ricavo o compenso) Circolare n. 9/2020 e chiarimenti Assosoftware
Importi esclusi dalla base imponibile IVA (art. 15 del DPR 633/72) SÌ (Fattura emessa) Chiarimenti Assosoftware
Note di variazione (art. 26 del DPR 633/72) SÌ (Documento emesso) Circolare n. 15/2020