Le domande dovranno essere presentate solo da coloro che non hanno beneficiato dell’indennità per marzo

Di Paola RIVETTI

Come annunciato ieri dalla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, è stato firmato il decreto interministeriale 29 maggio 2020, che definisce i beneficiari, le modalità e i termini di erogazione dell’indennità per il mese di aprile 2020, pari a 600 euro, in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Sarà necessario un nuovo decreto per l’erogazione dell’indennità relativa al mese di maggio.
Per le due mensilità (aprile e maggio) il decreto stanzia 650 milioni di euro, che dovranno servire anche per l’erogazione delle indennità per marzo che non sono state pagate per incapienza delle risorse.

Quanto alle condizioni, sono confermati i limiti definiti dal DM 28 marzo 2020. In sostanza, il professionista deve aver percepito nel 2018:
– un reddito complessivo non superiore a 35.0000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
– un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro, con cessazione, riduzione o sospensione dell’attività autonoma o libero-professionale sempre a causa dell’emergenza sanitaria.
A tal fine, il decreto dispone che, per cessazione dell’attività, s’intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 (anziché il 31 marzo 2020 del precedente decreto).

Per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa s’intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019; il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività (tale definizione non si riferisce ai professionisti che si sono iscritti agli enti previdenziali privati nel corso degli anni 2019 e 2020).

Poiché la previsione è analoga a quella del DM del 28 marzo, sembrerebbe comunque necessario un doppio calcolo del reddito per i diversi trimestri che consideri le spese sostenute per cassa e quelle aventi natura pluriennale, come gli ammortamenti (si veda “Bonus di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse private in stand by” del 1° aprile). Peraltro, questi ultimi sono espressamente menzionati nell’art. 84 comma 2 del DL 34/2020 per determinare l’analoga riduzione del reddito in capo ai professionisti iscritti alla Gestione separata, condizione per beneficiare dell’indennità di maggio.
Non è stato ancora chiarito se, per i professionisti in regime forfetario, le spese possano essere computate, anziché analiticamente, applicando il coefficiente di redditività ordinariamente utilizzato ai fini della determinazione del reddito assoggettato a imposta sostitutiva.

Analogamente alle altre indennità erogate dall’INPS, l’indennità per il mese di aprile sarà erogata in automatico dalle Casse di previdenza ai professionisti già beneficiari della medesima indennità per il mese di marzo.

La domanda dovrà, invece, essere presentata, a partire da lunedì 8 giugno ed entro mercoledì 8 luglio, dai soli professionisti che non ne abbiano fruito in precedenza. Questi dovranno:
– verificare in modo specifico il rispetto delle predette condizioni reddituali;
– non risultare, alla data di presentazione della domanda, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e titolari di pensione.
La domanda va inoltrata a un solo ente previdenziale cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
Recependo nel decreto il chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro, viene specificato che l’indennità per aprile è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di previdenza privati nel corso del 2019 ed entro il 23 febbraio 2020 purché attestino un reddito professionale entro i limiti sopra indicati.

Vengono, inoltre, riproposte e aggiornate le diverse ipotesi di incumulabilità dell’indennità in esame con:
– le erogazioni a sostegno del reddito previste dal DL “Cura Italia”, quali il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o l’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” (art. 19 del DL 18/2020), il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) (art. 20 del DL 18/2020), l’assegno ordinario in sostituzione di assegno di solidarietà in corso (art. 21 del DL 18/2020), il trattamento per CIG in deroga (art. 22 del DL 18/2020), le indennità di 600,00 euro per autonomi, parasubordinati e subordinati iscritti all’INPS e per collaboratori sportivi (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del DL 18/2020 e art. 2 del DM 30 aprile 2020);
– le indennità di cui agli artt. 84, 85 e 98 del DL “Rilancio”;
– il reddito di cittadinanza;
– il reddito di emergenza.