L’alternativa al riesame della domanda, anche in via di autotutela, è il ricorso al giudice

Di Paola RIVETTI

Nell’illustrare i criteri per la gestione delle domande per le indennità di 600 euro relative al mese di marzo (automaticamente estese anche per aprile ad alcune categorie), solo con il messaggio n. 2263 dello scorso 1° giugno, l’INPS ha ritenuto di delineare con maggior precisione, rispetto ai primi chiarimenti della circ. n. 49/2020, l’ambito dei soggetti beneficiari. Sulla base di tali indicazioni, vengono conseguentemente definite le domande che sono state respinte e quelle per cui è possibile chiedere un supplemento di istruttoria attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda.

L’intervento appare tardivo se si considera che le domande per l’indennità potevano essere presentate sin da aprile. Inoltre, data la rilevanza dei chiarimenti forniti, un intervento tempestivo avrebbe consentito a molti soggetti di non presentare in origine la domanda, oppure di presentarla completa sin dall’inizio.
In ogni caso, stante l’analoga formulazione tra le norme sulle indennità del DL “Cura Italia” e quelle del DL “Rilancio”, i chiarimenti contenuti nel messaggio dovrebbero valere anche per le indennità erogabili dall’INPS per il mese di maggio.

Particolarmente rilevanti risultano i chiarimenti dell’Allegato 1 al predetto messaggio, relativi ai soggetti iscritti alla Gestione separata. In alcuni casi, per le domande dei lavoratori autonomi che hanno ricevuto esito negativo è possibile un supplemento di istruttoria.
Un caso è quello del professionista per cui non risulti all’INPS una partiva IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 in quanto componente di uno studio associato. Ove tale dato non sia stato indicato al momento dell’iscrizione alla Gestione, in sede di riesame, occorre indicare gli estremi della partita IVA attiva alla predetta data.

Ove, invece, la domanda sia stata respinta per la mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata (iscrizione che dev’essere richiesta entro 30 giorni dall’apertura della posizione fiscale), l’indennità è riconosciuta in presenza di una partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e se sono comunque stati adempiuti gli obblighi contributivi con la compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF. Ove l’attività abbia avuto inizio dal 1° gennaio 2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista, in sede di riesame, dev’essere allegata la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9/12), dalla quale risulti l’inizio dell’attività alla data del 23 febbraio 2020.

Rispetto ai collaboratori coordinati e continuativi, la circ. INPS n. 49/2020 (§ 1) aveva chiarito che, ai fini dell’indennità, sono da considerare quelli che versano i contributi con l’aliquota, per l’anno 2020, del 34,23%. Viene ora specificato che l’indennità è riconosciuta ai titolari di rapporti identificati:
– nel modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00 – collaborazione coordinata e continuativa;
– nei flussi Uniemens con il “tipo rapporto 18” – collaborazioni coordinate e continuative ex DLgs. n. 81/2015, oppure con il “tipo rapporto 6” – collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Nel messaggio l’INPS esplicita i soggetti esclusi dall’indennità dell’art. 27 del DL 18/2020. Si tratta di “figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma”, tra cui i titolari di cariche sociali, ossia gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica.

La motivazione dell’esclusione non appare esaustiva. L’INPS potrebbe aver aderito all’impostazione della Cassazione (pronuncia n. 1545/2017), secondo la quale il rapporto esistente tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di co.co.co. (non risulterebbe, tuttavia, valorizzato l’ulteriore passaggio della stessa pronuncia che ammette l’esistenza tra le parti di un rapporto ulteriore a quello societario). Se così fosse, però, non si comprenderebbe l’esclusione anche per i titolari di altre cariche sociali non interessate dalla pronuncia richiamata.

La ragione dell’esclusione, allora, non sarebbe tanto da ricercare nella tipologia contrattuale, ma potrebbe risiedere in un’ opinabile interpretazione restrittiva del suffisso “lavoratori” titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’art. 27 del DL 18/2020, riferito dall’Istituto in modo esclusivo alle tipologie di collaboratori sopra indicate.

Tra gli iscritti alla Gestione separata, sono altresì esclusi dall’indennità i componenti di collegi e commissione e gli associati in partecipazione.
I lavoratori autonomi occasionali e i venditori porta a porta in possesso di determinati requisiti possono, invece, beneficare dell’indennità ex DM 30 aprile 2020 e art. 84 comma 8 del DL 34/2020.