Termini differiti, rispettivamente, dal 31 dicembre al 31 marzo e dal mese di febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione
L’art. 148 del DL 34/2020 (“Rilancio”) introduce alcuni correttivi alla disciplina degli ISA per quanto concerne le procedure di elaborazione degli indici e i criteri di utilizzo del livello di affidabilità fiscale per la definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Relativamente al primo profilo, gli interventi riguardano i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 e attengono:
– ai criteri di elaborazione degli ISA, mediante la predisposizione di metodologie basate su analisi ed elaborazioni che tengano conto di banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria e altre pubbliche amministrazioni;
– all’individuazione di ulteriori dati utili a una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;
– ai termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione che sono differiti, rispettivamente, dal 31 dicembre al 31 marzo e dal mese di febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.
Le modifiche – indica la norma – sono introdotte per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché per prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dall’applicabilità degli ISA. Allo stato attuale, le situazioni di difficoltà generate dall’emergenza sanitaria potrebbero comunque essere ricondotte alla causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell’attività, individuate solo a titolo esemplificativo nelle istruzioni ai modelli ISA.
Il secondo intervento del DL “Rilancio” attiene alle modalità di utilizzo dei risultati derivanti dall’applicazione degli ISA. In base all’art. 9-bis comma 14 del DL 50/2017, il livello di affidabilità fiscale derivante dagli indici, nonché le informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria (art. 7 comma 6 del DPR 605/73), sono considerate per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
Nella definizione del regime premiale per il 2018, il provv. n. 126200/2019 aveva specificato che, ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità fiscale “minore o uguale a 6” (puntualizzazione non riportata anche nel provv. n. 183037/2020, che ha definito il regime premiale per il 2019). Inoltre, la circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2019 (§ 1.1) aveva precisato che l’attribuzione di un punteggio sufficiente, ma inferiore all’8 (il minimo per accedere ai benefici del premiale), non comporta di per sé, ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA, l’attivazione di attività di controllo.
In considerazione delle difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA, il DL “Rilancio” prevede che, nella definizione delle strategie di controllo basate sui livelli di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengano conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA per il periodo 2019. Allo stesso modo, per il periodo d’imposta 2020, a causa degli effetti sull’economia conseguenti all’emergenza sanitaria, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.
Non si evince dalla norma se i punteggi per le diverse annualità saranno valutati come media semplice, oppure se sarà considerato solo il più elevato tra i due, ecc. Al riguardo, la Relazione tecnica al DL 34/2020 si limita a indicare che il punteggio ISA per l’ulteriore annualità mira a corroborare quello per l’annualità di riferimento.
In mancanza di specifica previsione, infine, i controlli relativi al periodo 2019 dovrebbero continuare a basarsi sul singolo punteggio di quel periodo.