Confermato il differimento per effettuare i versamenti sospesi

Di Massimo NEGRO

Con gli articoli 126 e 127 del DL 19 maggio 2020 n. 34, c.d. DL “Rilancio”, è stata confermata la proroga al 16 settembre 2020 del termine per effettuare i versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, oggetto di sospensione, a seconda dei casi, per effetto degli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e dell’art. 18 del DL 23/2020 (c.d. decreto “liquidità”), rispetto alla precedente scadenza del 31 maggio o del 30 giugno; in alternativa al versamento in unica soluzione è possibile la suddivisione in rate mensili di pari importo, il cui numero massimo si riduce però da cinque a quattro.
La scadenza del 16 settembre 2020 e la suddivisione in quattro rate si applica anche in relazione al versamento delle ritenute non operate dai sostituti d’imposta.

L’intervento del DL “Rilancio” riguarda quindi in larga misura la “ripresa” dei versamenti non effettuati per effetto dell’emergenza sanitaria, ma è prevista anche un’ulteriore sospensione dei versamenti scadenti nel mese di giugno 2020, limitata però ai soli enti sportivi. Per effetto dell’art. 127 del DL 34/2020, che sostituisce il comma 5 dell’art. 61 del DL 18/2020, infatti, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione dei versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL fino al 30 giugno 2020, invece che fino al 31 maggio come precedentemente previsto.

Come anticipato, con il DL “Rilancio” viene unificato e differito al 16 settembre 2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020, fino quindi al prossimo 16 dicembre. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi. Stesse modalità e termini anche per l’effettuazione dei versamenti sospesi di giugno per i suddetti enti sportivi.

L’appuntamento alla cassa entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione o in relazione alla prima delle quattro rate mensili, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, si applica altresì in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate dai sostituti d’imposta:
– nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
– nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020.

Stesse regole anche per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 2324 e 29 del DPR 600/73, non operate:
– dai sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’, cioè i Comuni che erano stati individuati come prime “zone rosse”;
– nel periodo tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Ai sensi dell’art. 78, comma 2-quinquiesdecies del DL 18/2020, inserito in sede di conversione nella L. 27/2020, entrata in vigore il 30 aprile 2020, è stato stabilito che le imprese del settore florovivaistico possono beneficiare della sospensione dei versamenti:
– relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, scadenti dal 30 aprile al 15 luglio 2020;
– IVA, scadenti dal 1° aprile al 30 giugno 2020.
Il citato comma 2-quinquiesdecies stabilisce che i versamenti sospesi in esame devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020.

Nei confronti delle imprese florovivaistiche non è però chiaro se sia possibile beneficiare del differimento al 16 settembre 2020, con rateizzazione in quattro rate. La disposizione in esame non è stata infatti espressamente considerata dal DL “Rilancio”, aspetto che porterebbe a ritenere che il differimento non sia applicabile; d’altro canto, però, potrebbe essere sostenibile un’interpretazione sistematica che ritenga applicabili le stesse regole previste per i soggetti rientranti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza, stante il richiamo che viene effettuato ai versamenti di cui all’art. 61 comma 1 del DL 18/2020. Sul punto appare quindi necessario un chiarimento ufficiale o un intervento normativo in sede di conversione del DL 34/2020.