Il fatturato deve essere inferiore ai 2/3 di quanto fatturato nello stesso mese dello scorso anno

Di Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO

Uno dei punti qualificanti del decreto Rilancio (ancora in attesa di essere pubblicato in G.U.) è la previsione di un contributo a fondo perduto, a favore di imprese (anche agricole) e professionisti colpiti dall’emergenza COVID-19 che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una somma una tantum che viene riconosciuta in presenza di un calo del fatturato o dei corrispettivi in aprile 2020 superiore di 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019. Quindi, se nel mese di aprile 2019 il contribuente ha fatturato 3.000 euro, il beneficio spetta se il fatturato nel mese di aprile 2020 è minore di 2.000 euro.

Il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire:
– l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
– l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo;
– l’indennità di cui all’art. 44, riservata a tutti gli altri soggetti non ricompresi in altre indennità, fra cui i professionisti iscritti a cassa.
Con riferimento a quest’ultimo punto, occorre ricordare che il DM 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha circoscritto la fruizione dell’indennità a quei soggetti che non hanno superato nel 2018 un reddito complessivo netto di 50.000 euro, con la conseguenza, quindi, che per i professionisti con reddito superiore dovrebbe spettare comunque il contributo in esame in quanto esclusi dal precedente sussidio. Sempre che tali parametri reddituali vengano confermati anche per i mesi successivi.

La bozza di decreto non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020; pertanto artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile, potranno accedere anche al contributo in questione. Per contro, questi soggetti a maggio non dovrebbero più percepire nulla.

Come si è accennato, condizione per accedere al contributo è che nel mese di aprile 2020 si sia verificato un ammontare di fatturato e dei corrispettivi inferiore ai 2/3 rispetto a quello del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal mese di gennaio 2019 il contributo spetta comunque, a prescindere dal requisito di cui sopra.

Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.
Dovrebbe pertanto rilevare quanto recentemente affermato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 9/2020, § 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo analogo.
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi dovrebbe essere quindi effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

In presenza della richiamata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.
Tale percentuale è così determinata:
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019 per i soggetti solari);
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta di cui sopra;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nello periodo d’imposta di cui sopra.

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, potrebbe mancare il parametro di riferimento per il conteggio del contributo se l’attività è iniziata dopo aprile. In questo caso, spetterebbe l’agevolazione base, fermo restando che se nel mese di aprile è possibile invece registrare un calo di fatturato rispetto al 2019, dovrebbero applicarsi le regole ordinarie.