La soglia può essere calcolata anche come media dei punteggi dei periodi 2018 e 2019

Di Luisa CORSO

Dopo il provvedimento 30 aprile n. 183037, riguardante l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dall’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017, ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo per gli ISA allegati ai modelli REDDITI.
Il provv. n. 183037/2020 dispone, al § 4, che possono fruire del beneficio dell’esclusione dalla disciplina delle società non operative e delle società in perdita sistematica:
– i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2019;
– i contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Si ricorda che il beneficio in questione opera, in primo luogo, come causa di esclusione, da verificare nel periodo d’imposta in cui ricorre lo status di società di comodo. Tale causa deve essere indicata con il codice 11, relativo ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2019, nella casella 1 del rigo RS116 di REDDITI SC 2020 o del rigo RS11 di REDDITI SP 2020.
Come tutte le cause di esclusione, previste dall’art. 30 comma 1 della L. 724/94, anche quella riconducibile all’applicazione degli ISA è comune alla disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi e alle società in perdita sistematica; pertanto, il raggiungimento della soglia critica determinerà l’esclusione da entrambe le discipline (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2012, § 1.1).

In merito a tale soglia critica, va osservato come, rispetto al periodo 2018, il nuovo provvedimento confermi, per il periodo 2019, il livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 ma introduca un’ulteriore modalità di calcolo, alternativa all’attribuzione del punteggio in applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, rappresentata dalla media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti in applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019. Ne risulta che, in presenza di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il 2019, la società potrebbe, in alternativa, verificare l’eventuale raggiungimento della soglia pari a 9 calcolando la media tra i punteggi dei periodi 2018 e 2019.

Si tratta, va rilevato, di una media semplice che non richiede la ponderazione di parametri quali il volume d’affari o il reddito imponibile che quindi potrebbero anche subire un forte scostamento da un periodo all’altro. Tale ultima modalità di computo costituisce comunque un requisito stringente se si considera, a titolo esemplificativo, che, in presenza di un livello pari a 8 per il 2019, la società godrebbe del regime premiale ove il 2018 fosse pari a 10 mentre ne sarebbe esclusa ove nel 2018 si fosse raggiunto il livello pari a 9.

Come riportano le istruzioni ai modelli REDDITI SC ed SP 2020, il raggiungimento di un’elevata affidabilità rispetto agli ISA opera anche come causa di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, da indicare con il codice 11, nella casella 3 “Soggetto in perdita sistematica” del rigo RS116 di REDDITI SC 2020 e del rigo RS11 di REDDITI SP 2020.

A differenza della causa di esclusione, quella di disapplicazione va però indagata nel quinquennio precedente a quello in cui la società sia risultata in perdita sistematica; si tratta, per il periodo di imposta 2019, del quinquennio 2014-2018.
Al riguardo, va osservato che, per gli anni dal 2014 al 2017, continua a operare la causa relativa alla congruità e coerenza rispetto agli studi di settore, mentre per l’anno 2018, come correttamente riportano le istruzioni a REDDITI SP 2020, si rende necessario verificare il congruo livello di affidabilità fiscale rispetto agli ISA.

Si segnala, invece, che le istruzioni al modello REDDITI SC 2020, nel commentare il richiamato codice 11, fanno riferimento al raggiungimento del livello di affidabilità fiscale ISA per il 2019; a una prima analisi, pare trattarsi di una “svista” dovuta all’aggiornamento delle istruzioni, confermata dalla diversa formulazione delle istruzioni ai modelli REDDITI SP che, come detto, fanno riferimento al livello ISA 2018.
Alla luce dei meccanismi di esclusione/disapplicazione previsti per l’esonero dalla disciplina delle società in perdita sistematica, per il periodo di imposta 2019, sarà possibile evitare le relative penalizzazioni, in primo luogo, ove la società risulti “congrua” per il 2019 in quanto presenti un livello ISA almeno pari a 9, calcolato applicando gli ISA per il 2019 oppure come media dei punteggi ottenuti in esito al calcolo degli ISA nei periodi 2018 e 2019; in alternativa, la società potrà fruire del beneficio ove abbia realizzato le condizioni richieste per ciascuno dei periodi del quinquennio di osservazione 2014-2018 (in altre parole, ove sia risultata congrua e coerente in uno dei periodi 2014-2017 oppure abbia raggiunto il livello di affidabilità ISA almeno pari a 9 già richiesto per il 2018, come stabilito con provv. Agenzia delle Entrate n. 126200/2019).