Rettificata la FAQ sul sito del MEF su rappresentanti e agenti di commercio che potranno accedere all’indennità dell’art. 28 del DL «Cura Italia»

Di Paola RIVETTI

Il fine settimana appena trascorso ha segnato notevoli sviluppi sul fronte delle indennità di 600 euro introdotte dal DL “Cura Italia”.

È stato approvato il decreto interministeriale del Ministero del Lavoro che riconosce a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020. Il decreto riserva a questa categoria di autonomi 200 dei complessivi 300 milioni di euro stanziati per il Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’art. 44 del DL “Cura Italia”.

È stata anche rettificata la FAQ sul sito del MEF relativa ai rappresentanti e agli agenti di commercio. La prima versione della risposta li escludeva dall’indennità di 600 euro dell’art. 28 del DL “Cura Italia” a causa dell’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie (Enascarco), per includerli nel Fondo di ultima istanza. Di tenore completamente opposto l’aggiornamento della medesima risposta che li include, invece, nella platea dei beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo citato, come gli altri iscritti alla Gestione commercianti INPS.

Venendo ad esaminare l’indennità delineata dal decreto del Ministero del Lavoro, a differenza di lavoratori autonomi, parasubordinati e determinate categorie di subordinati iscritti all’INPS, i professionisti delle Casse private hanno accesso alla misura di sostegno nel rispetto di condizioni:
– di natura reddituale, con distinzione in due fasce;
– di tipo contributivo, perché il richiedente deve aver adempiuto agli obblighi contributivi sul 2019.
Rispetto ai limiti reddituali, l’indennità è riconosciuta ai professionisti che abbiano percepito nel 2018:
– un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria;
– un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell’emergenza sanitaria.
Per cessazione dell’attività, s’intende la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, mentre per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa s’intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Ai fini del computo delle predette soglie sono inclusi i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca (artt. 3 del DLgs. 23/2011 e 4 del DL 50/2017).

L’indennità a carico del Fondo di ultima istanza non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito quali il trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) o l’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” (art. 19 del DL 18/2020), il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) (art. 20 del DL 18/2020), l’assegno ordinario in sostituzione di assegno di solidarietà in corso (art. 21 del DL 18/2020), il trattamento per CIG in deroga (art. 22 del DL 18/2020), le indennità di 600 euro per autonomi, parasubordinati e subordinati iscritti all’INPS e per collaboratori sportivi (artt. 2728293038 e 96 del DL 18/2020), il reddito di cittadinanza.

Le domande per l’indennità dovranno essere presentate, dal 1° aprile 2020, ad un solo ente previdenziale cui si è iscritti e per una sola forma di previdenza obbligatoria, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa. Il professionista dovrà certificare, sotto la propria responsabilità:
– di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
– di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
– di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
– di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati;
– di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza sanitaria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme, sono considerate inammissibili le istanze prive di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure presentate dopo il 30 aprile 2020.
Le Casse provvederanno all’erogazione delle somme nell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica dei requisiti, e trasmetteranno l’elenco dei soggetti beneficiari ad Agenzia delle Entrate ed INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli sulla spettanza dell’indennità, nonché ai Ministeri vigilanti per il monitoraggio del limite di spesa.