Un emendamento al Ddl. di bilancio elimina lo sconto sul corrispettivo per i lavori di efficientamento energetico e sismico
Tra le norme che, probabilmente, non saranno prorogate l’anno prossimo compare lo “sconto in fattura” per i lavori di efficientamento energetico e sismico. Lo prevede un emendamento approvato al Ddl. di bilancio che, inserendo l’art. 19-bis, abroga i commi 1, 2, 3 e 3-bis dell’art. 10 del DL 34/2019, istitutivi della norma.
Lo sconto in fattura è stato istituito per permettere, ai soggetti che effettuano lavori di efficienza energetica o interventi di adozione di misure antisismiche, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti di cui all’art. 14 del DL 63/2013, per quanto riguarda il risparmio energetico, e dell’art. 16 del medesimo decreto legge, per quanto riguarda gli interventi antisismici, di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto direttamente al fornitore. In estrema sintesi il committente paga al fornitore l’importo al netto della detrazione che gli spetterebbe e quest’ultimo riceve la differenza sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione.
L’esercizio dell’opzione deve avvenire d’intesa con il fornitore. Infatti lo sconto deve essere di importo pari all’ammontare della detrazione spettante, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, ed è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
L’importo va calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dello sconto non corrisposto al fornitore e consiste nella detrazione che viene ceduta e che deve essere considerata al fine della determinazione del limite massimo della detrazione. Nella fattura emessa a fronte dei suddetti interventi, lo sconto non viene sottratto all’imponibile IVA ma compare solamente tra le modalità di pagamento della stessa.
Dal punto di vista operativo i committenti, o l’amministratore di condominio per i lavori riguardanti le parti comuni, devono pagare le spese (al netto dello sconto) con bonifico bancario agevolato e comunicare l’esercizio dell’opzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Al fornitore l’ammontare sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta, in 5 rate annuali di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è effettuata la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Viene fatta salva la possibilità di cedere il credito d’imposta esclusivamente ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non possono però cedere ulteriormente il credito.
Il fornitore, inoltre, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto.
La norma, che agevola i committenti in quanto, dal punto di vista finanziario, evita di anticipare una somma che verrà successivamente riconosciuta come credito di imposta oppure sarà ceduta a soggetti terzi attraverso una procedura abbastanza complessa, ha riscontrato invece le resistenze dei fornitori, soprattutto di quelli meno strutturati.
Infatti, essendo prevista la possibilità di un’unica cessione del credito successiva alla sua acquisizione, peraltro ai propri fornitori di beni e servizi, il nuovo meccanismo risulterebbe precluso alle PMI che operano nel mercato della riqualificazione energetica, non disponendo esse della capienza fiscale necessaria per poter compensare i crediti d’imposta acquisiti dovendo quindi dipendere, per l’eventuale acquisto dei crediti, dalle scelte imprenditoriali di soggetti terzi.
Pertanto, come anche evidenziato più volte dall’Antitrust, si sarebbe creata una discriminazione tra operatori concorrenti che avvantaggiano le imprese di grandi dimensioni e con maggiore capacità finanziaria. Infatti, secondo l’Autorità, il decreto crescita e il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate creano “possibili effetti distorsivi della concorrenza” alterando le dinamiche di mercato, “in quanto la prevista modalità di fruizione da parte dei clienti finali delle agevolazioni fiscali individua di fatto vantaggi competitivi in capo solo ad alcune imprese, in ragione delle loro caratteristiche soggettive”.
Ora, con l’emendamento, tale sconto dovrebbe cessare a partire dal 1° gennaio 2020. Restano pertanto confermati gli sconti effettuati, in base all’art. 10 del DL 34/2019, nell’anno in corso e i loro meccanismi di utilizzo ma, per le operazioni a cavallo d’anno, se verrà confermata l’abrogazione, occorrerà fare attenzione alle date del pagamento. In assenza di chiarimenti ministeriali, si ritiene che il diritto allo sconto maturi non al momento dell’emissione della fattura ma a quello del pagamento della stessa, per cui i pagamenti avvenuti nel 2019 potranno usufruire di tale riduzione, mentre per quelli effettuati a partire dal 1° gennaio 2020 si potrà optare solo per la cessione del credito o la detrazione in dichiarazione.
Abrogando, infine, il comma 3-ter dell’art. 10 del DL 34/2019 è eliminata la possibilità di cedere la detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR.