Il disegno di legge di bilancio conferma per l’anno di imposta 2020 le aliquote del 10% e 22% attualmente vigenti

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

L’incremento delle aliquote IVA ordinaria e ridotta, prospettato per il 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 718 della L. 190/2014 (e modifiche successive), non dovrebbe avere luogo.
Il provvedimento, già annunciato nei mesi scorsi dal Governo ed espresso nella nota di aggiornamento al DEF, trova adesso la prima formulazione normativa nel Ddl. di bilancio 2020.

Il disegno di legge, attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato, prevede infatti la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 delle clausole di salvaguardia relative all’IVA e alle accise.
Anche per il prossimo anno, dunque, verrebbero confermate l’aliquota IVA ordinaria e quella ridotta nella misura vigente ossia, rispettivamente, il 22% e il 10%.
Le clausole di salvaguardia in esame sono state introdotte dall’art. 1 comma 718 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che prevedeva l’incremento, in origine a partire dal 2016:
– dell’aliquota IVA ridotta e ordinaria;
– dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché di quella sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a un certo ammontare.

Le predette misure possono essere sostituite da provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica (art. 1 comma 719 della L. 190/2014).

In forza di quest’ultima previsione, dunque, i predetti incrementi sono stati finora posticipati e rimodulati più volte (da ultimo, con l’art. 1 comma 2 della L. 145/2018), considerando anche gli effetti che si potrebbero generare in capo agli operatori economici e ai privati consumatori (si veda “Costi economici e sociali elevati per l’aumento delle aliquota IVA dal 2020” del 23 agosto 2019). D’altra parte, il reperimento ogni anno delle risorse finanziarie che occorrono per evitare gli aumenti comporta la necessità di conseguire maggiori entrate ovvero di ridurre la spesa pubblica.

Anche nel Ddl. di bilancio 2020 è previsto il differimento dei citati aumenti al 2021 e la rimodulazione degli stessi. Tale misura comporta minori effetti finanziari, rispetto alla legislazione vigente, pari a 23.072 milioni di euro per il 2020, 9.800 milioni di euro per il 2021 e 2.955 milioni di euro a decorrere dal 2022 (si veda sul punto la scheda di lettura predisposta dal Servizio studi del Senato).

Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che consentano allo Stato di realizzare gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, in particolare, è previsto l’innalzamento dell’aliquota IVA ordinaria (attualmente fissata al 22%) al 25% nell’anno 2021 e al 26,5% nell’anno 2022.
Per l’aliquota IVA ridotta (al momento pari al 10%) è previsto l’aumento al 12% a decorrere dall’anno 2021.

Con riguardo alle aliquote delle accise sui carburanti sopra indicati, le maggiori entrate nette sono fissate a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e a 300 milioni di euro per il 2022 (anziché a 400 milioni dal 2020, come previsto a legislazione vigente).

Alcune novità in materia di aliquote IVA potrebbero arrivare anche dall’iter di conversione in legge del DL 124/2019. Fra gli emendamenti presentati, a titolo esemplificativo, ce ne sono alcuni che prevedono l’applicazione:
– dell’aliquota IVA del 5% alle lezioni relative all’insegnamento della guida automobilistica ai fini del conseguimento della patente di guida per i veicoli delle categorie B e C1;
– dell’aliquota IVA del 10% alle opere di difesa idraulica e di difesa della costa;
– dell’aliquota IVA del 10% o del 5% ai prodotti sanitari e igienici femminili (es. assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali).